Breve storia dei 24 CFU.
Istituti per decreto nell’estate del 2017, i 24 CFU, Crediti formativi universitari, sono il must have del momento nel variegato mondo dei titoli italiani. Per partecipare al concorso docenti – insieme alla laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica, e ai percorsi AFAM – costituiscono un prerequisito quasi universale, a parte pochissime eccezioni, tra cui i già abilitati.
Perché il legislatore li ha voluti così trasversali e necessari per chi si candida a varcare la soglia di un’aula della scuola italiana? Che cosa hanno di così indispensabile per un’insegnante? Fondamentalmente creano una classe docente con un medesimo background e conoscenze scientifiche di base omogenee nei settori della pedagogia, psicologia, didattica e dell’approccio alle nuove tecnologie. Un modo, semplificando, per garantire l’uguaglianza al diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, non solo nell’accesso ma anche agli standard generali.
Non è questo il luogo per dire se il pacchetto dei 24 CFU, come concepito ora, assolva bene, male o così così la funzione per cui è stato introdotto nella legislazione scolastica italiana. Quello che dobbiamo sapere invece è a chi e quando (a che punto del percorso di qualificazione) diventino davvero imprescindibili. Ecco un breve elenco dei casi in cui bisogna averli nel palmares personale, fermo restando che per il ruolo centrale che stanno assumendo sono fortemente consigliati se insegnare è un obiettivo professionale:
- Concorso ordinario e straordinario per la scuola secondaria (di primo e di secondo grado, medie e superiori in sostanza) sia per l’immissione a ruolo che per l’abilitazione degli idonei, esclusi gli ITP, per il momento;
- Procedura straordinaria per l’abilitazione (TFA);
- Iscrizione alla Terza Fascia per tutti i laureati e per gli ITP che sono al primo inserimento.
- Precisazione. Scuola primaria: per partecipare al concorso non occorrono i 24 CFU.
Meno probabile per le lauree Vecchio Ordinamento, è invece abbastanza frequente che, anche in curriculum universitari non collaterali ai settori disciplinari specifici, gli studenti del Post Riforma si siano imbattuti ed abbiano superato brillantemente qualche esame. In questo caso si può chiedere il riconoscimento, o meglio la conformazione ai sensi del decreto 616/2017, all’Ateneo di provenienza e conseguire i rimanenti con corsi semestrali che le Università organizzano gratuitamente o attraverso l’offerta formativa di Noidellascuola, la più scelta anche da soggetti competitor per la didattica focalizzata su test di verifica capillari e la completezza del materiale a disposizione dello studente. Per la legge non è sufficiente avere sostenuto esami con la medesima dicitura o riconducibile a quella ufficiale per ambito tematico: l’allegato A al Decreto descrive con precisione anche gli argomenti del programma d’esame che autorizzano la conformazione. Il riconoscimento va dunque ad una profondità a cui l’autocertificazione, invocata da tanti studenti per bypassare pastoie burocratiche e tempi di attesa, non può arrivare.
Che cosa si può chiedere ai 24 CFU? Non il punteggio ma un aiuto, spesso discriminante, per il completamento della classe di concorso in caso di debiti formativi. Quando accade e neanche i 60 CFU di un master riescono a colmarlo, 6 crediti in Pedagogia, Psicologia, Metodologie e Antropologia possono diventare davvero provvidenziali!
Per saperne di più: Decreto 616 e Allegato A
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