Potrebbe sembrare una pretesa bizzarra come spesso se ne incontrano quando abbiamo a che fare con le burocrazie, ed invece questa volta non è così. L’introduzione della legislazione sul bullismo ed il cyberbullismo tra le conoscenze che saranno accertate durante le prove del concorso docenti risponde ad una rinnovata ma già solida attenzione della scuola italiana all’inclusione sociale, specialmente nei termini di non-discriminazione, pari opportunità per i soggetti con forme di disabilità, integrazione di alunni alloglotti.
Nel bando del concorso per la scuola secondaria è contenuto un elenco che in cima ha la Costituzione Italiana per poi svilupparsi su ambiti diversi della legislazione sulla scuola e tra questi il bullismo e il cyberbullismo nelle linee guida diramate dal Ministero. Che cosa dovrebbe sapere un aspirante insegnante su bullismo e cyberbullismo? Un fenomeno che per i nostri genitori e per i nostri nonni poteva al massimo rientrare nei riti di passaggio, nella palestra informale della vita ma che ora diventa un fulcro della qualità della scuola e della sua coscienza civile.
Oltre alla legge 71 del 2017 che punisce il cyberbullismo inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, trattamento illecito di dati e loro diffusione in via telematica, all’inizio del 2020 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta 1524/A volta a prevenire e contrastare il bullismo, attraverso misure di natura penale, con la modifica dell’articolo 612 sulla minaccia, e rinovellando le misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale dei minorenni e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico. Il provvedimento sarebbe dovuto passare all’esame del Senato ma l’Emergenza Coronavirus ha bloccato questo insieme a tanti altri progetti di legge.
Sembra emergere l’esigenza di specificare e aggravare lo spettro delle attività passibili di sanzione, tornando alla fattispecie principale, il bullismo come insieme di comportamenti aggressivi ripetitivi perpetrati da una o più persone nei confronti di una vittima incapace di difendersi (definizione generica su cui c’è un buon consenso tra cui la rivista on line State of mind, il Giornale delle scienze psicologiche, da cui l’abbiamo mutuata perché particolarmente puntuale e diretta nel descrivere questa degenerazione. In questa ottica il cyberbullismo diventa la declinazione in rete di un complesso prisma di azioni, reazioni, atteggiamenti e responsabilità nel quale il bullo singolo o di branco – condivide con altri attori sociali in particolare con la scuola l’ambiente in cui esercitare il bullismo. Alla scuola nel prevenire il bullismo e formare persone vaccinate verso questa particolare e antica come l’uomo forma di sopraffazione viene attribuito un compito importante. Dove c’è la relazione, c’è il bullismo, sembra dire la proposta della Camera. E la scuola è la palestra della relazione. L’imprinting del nostro essere animale sociale nasce lì, tra i banchi di un’aula, nell’immagine che lo specchio della classe ti rimanda.
La proposta 1524/A diventerà legge o sarà bollata come una deriva del politicamente corretto nei diritti di cittadinanza, incontrando in Senato la stessa tiepidezza in cui proprio oggi è incorsa la legge sull’Omofobia?
In questo video, bullismo e cyberbullismo secondo la legge 71/2017 spiegati facili facili…