Fonte: Orizzonte Scuola – 2 ottobre 2020
Importante sentenza del Tar del Lazio relativa all’accesso all’insegnamento: il titolo di laurea e i 36 mesi di insegnamento unitamente ai 24 CFU non possono essere equiparabili al conseguimento del titolo abilitativo. In base a tale sentenza (n.9914), emessa dalla Sezione III Bis in data 30 settembre il Ministero non può consentire l’iscrizione a coloro che hanno soltanto questi requisiti, mentre per l’iscrizione alla I fascia delle graduatorie è necessario avere conseguito il titolo abilitativo.
Il Tar si è pronunciato in merito a un ricorso presentato da due docenti laureati, che hanno richiesto l’iscrizione nella I fascia GPS e II fascia GI (graduatorie istituto) e per i quali la laurea, il possesso dei CFU e l’esperienza di 36 mesi costituiscono requisiti validi per l’iscrizione.
Per la giurisprudenza laurea, 24 CFU e 36 mesi di esperienza professionale non possono essere considerati equiparabili al titolo abilitativo neppure se conseguiti congiuntamente.
Per il Tar non esiste alcuna norma che ha introdotto il principio dell’equiparazione o dell’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti. Stante la mancata equiparazione, legittimamente il Ministero non ha riconosciuta valida l’iscrizione a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU.
Per i percorsi abilitanti si deve far riferimento all’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 che così prevede:
“1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.
2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”.
Sulla base di tali disposizioni la sentenza del Tar vede confermato l’indirizzo che valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca”.
L’abilitazione costituisce, insomma, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica.
Laura Biarella