Fonte: Italia Oggi – 27 ottobre 2020
Il dpcm conferma il concorso straordinario.
Nelle scuole secondarie di II grado la percentuale della didattica a distanza non deve essere inferiore al 75% dell’orario delle lezioni, si devono prevedere ingressi e uscite scaglionati e non di deve entrare a scuola prima delle 9.00. Sono le misure introdotte con il recente decreto firmato da Giuseppe Conte, in vigore fino al 24 novembre prossimo. L’attività didattica continuerà, invece, in presenza nelle secondarie di I grado, nelle primarie e nelle scuole dell’infanzia.
Le forme di flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica dovranno essere adottate direttamente dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio dell’autonomia funzionale prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della repubblica 275/99. Le scelte potranno essere adottate unicamente «previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali». In pratica la flessibilità organizzativa non potrà avvenire automaticamente, ma solo dopo che le autorità territoriali avranno comunicato al ministero le motivazioni alla base delle scelte.
La previsione di questa precondizione sembrerebbe orientata a costituire un argine al potere dei presidenti di regione e dei sindaci ma emerge il problema di conciliare le nuove norme e la disciplina legale già in vigore per rendere chiari i margini di competenza di governo, le regioni e i sindaci. L’alto numero di nuove norme e la conflittualità tra governo ed enti locali non è di aiuto. La deroga costituisce unicum. Le norme attualmente in vigore, infatti, impediscono alle pubbliche amministrazioni e ai privati di tenere riunioni in presenza essendo obbligatorio svolgerle nella modalità a distanza.
Si deve ricorrere alla modalità a distanza anche per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Il decreto conferma anche la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono fatte salve le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Abstract di Carlo Forte