Una scuola è stata condannata per aver affisso all´albo e alle bacheche esterne l´indirizzo privato di posta elettronica

Fonte: orizzontescuola – 9 marzo 2021

Una scuola è stata condannata per aver affisso all´albo e alle bacheche esterne della scuola il testo di una comunicazione elettronica in cui erano riportati l´indirizzo privato di posta elettronica della sig.ra XY. Su tale questione si è pronunciato il garante della privacy con provvedimento (n. 28 del 23 gennaio 2014 doc. web n. 2929890) che è ancora di estrema attualità. L’Autorità ha constatato che l´istituto non ha ritenuto necessario eliminare l´indirizzo e-mail dalla lettera come pubblicata, perché in quel contesto secondo la scuola il dato non poteva considerarsi riservato, ma parte integrante della comunicazione. Da parte sua la direzione della scuola sosteneva altresì che “la mail personale è sempre stata ampiamente utilizzata e quindi diffusa dall´interessata stessa, per tutte le comunicazioni inerenti il suo compito di membro del Consiglio di Istituto”. La sentenza ha ribadito che l’indirizzo di posta elettronica è dato personale e che diffonderlo a scuola senza consenso è violazione della privacy: “L´indirizzo di posta elettronica costituisce dato personale, intendendosi per tale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice); che l´affissione all´albo e alle bacheche esterne della scuola di un documento contenente dati personali configura una diffusione degli stessi, intendendosi per tale “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 4, comma 1, lett. m, del Codice)”. Rileva l’Autorità che “la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice); pertanto, la diffusione dell´indirizzo di posta elettronica della segnalante tramite laffissione del testo della predetta comunicazione elettronica all´albo della scuola e alle bacheche esterne è avvenuta in assenza dei presupposti normativi stabiliti dal Codice”, rilevandosi dunque l´illiceità del trattamento effettuato dall´Istituto comprensivo statale , in quanto l´accertata diffusione dell´informazione personale relativa all´indirizzo di posta elettronica della segnalante è avvenuta in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta (art. 19, comma 3, del Codice)”. Anche all’atto della pubblicazione delle graduatorie non si devono inserire dati non pertinenti e a questo propositi rocordiamo che il Ministero dell’Istruzione, con la circolare del 7 marzo 2008 (prot. 45/dip./segr.) ha chiarito in passato, come si ricorda in altro provvedimento del Garante della Privacy del 23 gennaio 2014, che “non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all´individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico poiché la conoscenza da parti di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell´ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari”, ribadendo tale orientamento nella recente circolare del 22 gennaio 2013 (prot. n. AOODGPER510 – Uff. III)”.

Abstract articolo avv. Marco Barone

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