Fonte: orizzontescuola – 16 marzo 2021
Per l’individuazione dei docenti soprannumerari è fondamentale la graduatoria interna di istituto, che viene viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola e interessa tutti i docenti titolari nell’istituzione scolastica autonoma. In caso di contrazione nell’organico saranno dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella graduatoria.
Un elemento importante per inserire i docenti nella graduatoria interna di istituto è il punteggio spettante, calcolato in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. Nella valutazione del punteggio si considerano tutti gli elementi presenti nella tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Per il calcolo del punteggio devono essere presi in considerazione i titoli e le esigenze di famiglia in possesso dei docenti entro il termine previsto dall’Ordinanza Ministeriale, per la presentazione della domanda di trasferimento.
Nella predisposizione della graduatoria, il punteggio non è il solo elemento da prendere in considerazione, dovendo considerare anche l’eventuale diritto a precedenza e l’anno scolastico di arrivo nella scuola.
Nell’inserimento dei docenti nella graduatoria si deve rispettare le seguenti regole:
1- i docenti arrivati nella scuola nell’anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, come “ultimi arrivati” sono inseriti in coda a prescindere dal punteggio. Nel caso di più docenti in coda, per la loro reciproca posizione sarà determinante il punteggio.
2- i docenti beneficiari di precedenze (come verrà esplicitato nel seguito) hanno diritto, per salvaguardare la loro titolarità nella scuola, ad essere esclusi dalla graduatoria.
Ordine di inserimento
Come chiarisce il CCNI sulla mobilità: “Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”
Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13 comma 1 del CCNI, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
ossia
- I) Disabilità e gravi motivi di salute. III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative. IV) Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilita; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
A tal proposito si precisa quanto sottolineato nel comma 2 lettere a) b) e c) del succitato articolo
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L’esclusione dalla graduatoria in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita. I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inseriti nella graduatoria interna di istituto, sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria. In questo caso il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. In caso di errore nella predisposizione della graduatoria da parte del Dirigente scolastico, in relazione alla valutazione del punteggio e di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Abstract articolo di Giovanna Onnis