Sui lavoratori fragili gravava un vuoto normativo dopo il 28 febbraio ed anche sull’assenza dal lavoro del personale docente educativo e ATA nella giornata di somministrazione del vaccino. Chi sono i lavoratori fragili? Secondo l’art. 26 del DL 18/2020 sono lavoratori che si trovano in condizione di rischio derivante da “immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità L.104 art.3 co.3.”. Dal 16 ottobre al 28 febbraio questi lavoratori hanno avuto la possibilità di lavoro in modalità agile ma non vi è stata nessuna proroga dei termini alla scadenza. Il posto di lavoro delle persone più fragili (malati oncologici e oncoematologici, persone affette da malattie rare, persone disabili) di fatto non è stato messo in sicurezza e molti di loro hanno superato il numero di giorni di assenza per malattia e, quindi, il periodo di comporto, rischiando il licenziamento. Questo ha significato per i “fragili fra i fragili” dover scegliere tra la salute e il lavoro, diritti fondamentali della persona, costituzionalmente difesi e garantiti. Nella scuola la lacuna è stata temporaneamente colmata dalla nota ministeriale 325 del 3 marzo 2021 che ha disposto “nelle more di un eventuale intervento normativo” la continuazione dell’attività a distanza nella medesima modalità e il mantenimento del supplente già in servizio. Dopo le pressioni dei sindacati che hanno più volte sollecitato il ministero ad intervenire, con vigenza dal 1° marzo al 30 giugno, il DL Sostegni ripristina in pieno la norma pre-esistente che discende dal DL 18/20 (cd Cura Italia) estendendo anche una maggior tutela, ovvero la possibilità, qualora non sia attuabile l’attività da remoto, di accedere a periodi di assenza con esclusione del periodo di comporto nel limite previsto per la malattia. A garanzia della sostituzione del personale docente e ATA sono stati stanziati ulteriori 103,1 milioni di euro in aggiunta ai 53,9 della Legge di bilancio per l’anno 2021. Inoltre il comma 5 dell’articolo 31 prevede che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.
Ilaria Montenegri
Fonti orizzontescuola.it; vita.it