Fonte: Il Sole 24 Ore – 31 maggio 2021
Abstract articolo di Laura Virli
Il decreto Sostegni-bis, all’articolo 59, include anche misure urgenti per la scuola. Tra queste, al punto c del comma 1, è previsto che, dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni, si attivino, quale attività didattica ordinaria, percorsi per l’integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In concreto viene ribadito quanto già previsto lo scorso anno dal Dl 22/2020.
Come si traduce questo nelle scuole? In pratica significa che i docenti, al ritorno delle ferie, secondo modalità definite dai collegi dei docenti, effettueranno attività di recupero non retribuite fino al rientro in classe in data stabilita dai calendari regionali.
Insomma, nessun compenso aggiuntivo perché le attività rientrano negli adempimenti contrattuali ordinari. A confermarlo è anche la relazione tecnica al Dl Sostegni-bis che ricorda come, da contratto, le attività di recupero siano remunerate 50 euro lordi l’ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro proprio perché si aggiungono a quelle d’obbligo.
Pertanto, il pagamento extra potrà essere effettuato solo dopo l’inizio delle lezioni attraverso le cospicue risorse messe a disposizione (fondo di istituto, risorse decreto sostegni, legge 440 eccetera) quando per i docenti queste attività diventano impegno aggiuntivo rispetto all’orario di servizio in classe.