Fonte: ItaliaOggi – 8 giugno 2021
Abstract articolo di Carlo Forte
Si riapre la trattativa tra i partiti della coalizione di governo sulle assegnazioni provvisorie per i neo-immessi in ruolo.
Il decreto-legge Sostegni-bis, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 123 di martedì scorso, è ora all’esame della Camera per la conversione. Il dispositivo prevede la riduzione da 5 a 3 anni del vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione per i docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2020.
Se la norma non sarà modificata in tempi stretti, i neo-immessi in ruolo potranno dunque presentare la domanda di mobilità non prima dell’anno scolastico 2022/23 con effetti a far data dal 1° settembre 2023. La preclusione del diritto a presentare anche la domanda di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) è prevista dall’articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 126/2019, convertito con legge 159/2019. Dunque, il divieto non è valido per gli immessi in ruolo con effetti a far data dal 1° settembre 2019 (si veda l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145). E non vale neppure per i docenti che otterranno il trasferimento il prossimo anno, per i quali il nuovo vincolo triennale si applica solo alla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo). L’articolo 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge 73/2001 (Sostegni-bis), infatti, non prevede alcun vincolo in tal senso. (…)
Come sottolinea il vicepresidente della VII commissione di palazzo Madama «ci sono ancora 50 giorni per la conversione del decreto Sostegni bis e, comunque, la relativa ordinanza ministeriale può essere emanata subito dopo l’approvazione dell’emendamento da parte del primo ramo del Parlamento, che procede alla conversione in legge con clausola di inefficacia nel caso di mancata conversione del decreto o di revoca della disposizione emendativa».
Va detto, inoltre, che la preclusione dell’accesso alla mobilità annuale non vale per i docenti neo-immessi in ruolo che saranno trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari. E non vale nemmeno per i docenti che assistono un familiare disabile in qualità di referenti unici.
A patto che il rapporto di assistenza sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Va detto subito, peraltro, che la preclusione dell’accesso alla mobilità annuale, sebbene nell’intenzione del legislatore dovesse essere intesa senza eccezioni (salvo quella della legge 104/92) confligge con diverse norme speciali che tutelano situazioni particolari.
La prima è l’articolo 42-bis del dlgs 151/2001, che dispone il diritto all’assegnazione temporanea del genitore con figli minori fino a tre anni di età. La seconda è l’art. 17 della legge 266/99, che dispone il diritto del coniuge del militare trasferito d’autorità di essere assegnato nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. E la terza è la stessa legge 104/92 che dispone il diritto alla mobilità con precedenza, sia nella fase dei trasferimenti, che in quella delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per i referenti unici dell’assistenza, senza limitazione di tempo e anche per i lavoratori portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai 2/3.
La prevalenza delle norme speciali sulle norme generali è pacifica in giurisprudenza. Pertanto, in caso di contenzioso, la soccombenza dell’amministrazione scolastica risulterebbe altamente probabile. Ciò vale anche per le cosiddette norme eccezionali.
E cioè per le norme contrarie a regole generali. È ovvio, si legge nella sentenza 27041/2011 della Cassazione, «che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate o a calibrare certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti».