Fonte: orizzontescuola.it – 23 luglio 2021
Abstract articolo di Lara La Gatta
Introdotta definitivamente la formazione obbligatoria di 25 ore per il personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Essa è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.
Lo prevede il decreto, firmato dal Ministro Bianchi, e previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che ha destinato uno specifico fondo di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente “non specializzato” impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Ai sensi dell’art. 1, gli interventi si articoleranno in unità formative che potranno essere sviluppate in:
a. formazione in presenza e/o a distanza,
b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
c. lavoro in rete,
d. approfondimento personale e collegiale,
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,
f. progettazione.
Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f).
La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio.
LA REAZIONE DEI SINDACATI
Critica la FLC Cgil:
“Valutiamo negativamente l’aver stabilito per legge un obbligo che prevede per i docenti carichi di lavoro oltre l’orario di servizio e ribadiamo che l’attività di formazione, non prevista contrattualmente come obbligo, dovrebbe in ogni caso essere rimessa, nella sua pianificazione e quantificazione, all’autonomia scolastica e alla sovranità degli Organi Collegiali, prevedendo l’esonero dal servizio qualora non siano sufficienti i 5 giorni già previsti dal Ccnl“.
“Ricordiamo, inoltre, – sottolinea il Sindacato – che il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” sottoscritto dal governo con i sindacati prevede che ogni pubblico dipendente sia titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, che la contrattazione, non altro, dovrà garantirne l’esigibilità e che le attività di apprendimento e di formazione devono essere considerate a ogni effetto come attività lavorative, quindi da effettuarsi in orario di servizio“.