Carta docente Bonus 500 euro anche ai precari

Sì della Corte di Giustizia europea.

“Anche gli insegnanti precari hanno diritto a usare la carta docente”.

A dirlo è la Corte di Giustizia europea che nei giorni scorsi ha riconosciuto a tutti i maestri e professori il diritto ad usufruire dei cinquecento euro di beneficio previsti dalla Legge 107/2015, la cosiddetta “Buona scuola”.

Che cos’è la Carta del docente?

È una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, che istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Per l’anno scolastico 2021-2022 la carta docenti spetta anche:

  • agli appena ammessi in ruolo;
  • oltre che a tutti i docenti di ruolo delle scuole statali;
  • sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Sono compresi tra i beneficiari della Carta Docente anche gli insegnanti che sono in periodo di formazione e prova e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute.

Esclusi dalla Carta dei docenti sono i supplenti, anche coloro assunti dalle graduatorie provinciali per le supplenze, in quanto chiamati con contratto a tempo determinato.

La condizione essenziale per usufruire della carta del docente è quella di essere docente di ruolo.

L’importo nominale della carta è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015(Buona Scuola).

In tanti hanno atteso questa pronuncia della sesta sezione della Corte di giustizia di Lussemburgo per avere pari dignità e avere le stesse possibilità dei colleghi.

Ora si è posta la parola fine ad una discriminazione che – a detta dei sindacati – non poteva andare avanti per molto tempo.

Dott.ssa Gaia Lupattelli

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