2022/2023
La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale sarà operativa già dal prossimo anno accademico 2022-2023.
Lo ha confermato
– ricordando che la stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) –
il ministero dell’Università e della Ricerca, con una nota del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam.
Nella nota si ricorda che la legge prevede:
«la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni. È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica».
In merito alla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la nota precisa che – si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021.
Il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste .
La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi.
Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato.
La legge sulla doppia laurea risponde alla necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri Paesi Europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio.
Grazie infatti alla doppia iscrizione si favorisce l’interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro, sia in Italia che all’estero.
Dott.ssa Gaia Lupattelli