Non solo 24 Cfu
Per questo nel decreto Milleproroghe confluiscono una serie di emendamenti che potrebbero consentire di prorogare alcune questioni ancora irrisolte.
Si va dalla richiesta della proroga dell’ex organico Covid ormai soppressa fino alla fine dell’anno scolastico in corso passando per la proroga dei termini per l’acquisizione dei 24 Cfu.
Ricordiamo che la riforma del reclutamento ancora da definire e ufficializzare mediante decreti attuativi, stabiliva nella fine di ottobre il termine ultimo per acquisire i 24 cfu in modo che fossero ancora validi in ottica riforma del reclutamento.
La proroga dell’organico Covid
Le richieste di modifica vanno dalla mobilità del personale, al reclutamento, passando per le graduatorie concorsuali, l’organico aggiuntivo, la validità dei titoli e altro ancora.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Ci sono già degli ordini del giorno prorogare l’organico aggiuntivo, indispensabile per realizzare i progetti del Pnrr nelle scuole.
Ma anche per prorogare le graduatorie concorsuali, a partire dal concorso straordinario bis, fondamentali per vincere la supplentite.
Servono poi deroghe ai blocchi della mobilità dei lavoratori, per non inficiare il diritto alla famiglia e al lavoro.
Come pure occorre confermare nei ruoli dello Stato tutti coloro che sono stati assunti con riserva e trovare una soluzione, attraverso un corso-concorso, per coloro che hanno presentato ricorso per diventare dirigente scolastico.
La lista delle richieste è lunga, non può essere disattesa”, conclude Pacifico.
Tfa sostegno 2023 requisiti di accesso: precari con 3 anni di servizio accedono direttamente, non serve l’abilitazione
Sino al 31 dicembre 2024 possono accedere direttamente al Tfa, ovvero ai percorsi di specializzazione su sostegno, senza sostenere le prove d’accesso, i candidati che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Requisito alternativo
La disposizione si riferisce sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato presso le scuole statali. Per rientrare tra gli aventi diritto, i candidati devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento, quindi per la classe di concorso/posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione.
Ma l’abilitazione dovrebbe essere alternativa come requisito, e non tassativa.
Lo spiega Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.
“Non serve l’abilitazione”
“Le perplessità sulla norma inserita nel decreto Pnrr che consentirà l’accesso riservato ai corsi di specializzazione sul sostegno di chi vanta tre annualità di esperienza specifica – riferisce Pittoni – derivano dal fatto che la sua lettura porta a pensare che i requisiti del possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento debbano essere posseduti entrambi, mentre per logica e continuità con la normativa precedente chi voglia specializzarsi sul sostegno e già lavora da almeno tre anni degli ultimi cinque nel settore, basta sia in possesso o dell’abilitazione o del titolo di studio valido“.
“Per porre rimedio alla svista verificatasi nella fase di trascrizione della proposta, che si configura quindi come semplice errore materiale, presenteremo nel primo provvedimento utile un emendamento correttivo chiarificatore della reale intenzione del legislatore, così da fugare ogni dubbio interpretativo“, annuncia il senatore.
Il percorso
Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un percorso di formazione destinato a coloro che desiderano diventare insegnanti nella scuola pubblica italiana.
Il TFA consente ai candidati di acquisire le competenze necessarie per insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il TFA è composto da un percorso di formazione teorica e pratica che comprende corsi universitari, stage e tirocini. Il percorso ha una durata variabile, ma in genere dura due anni.
I requisiti
Per partecipare al TFA, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
Essere in possesso di un diploma di laurea o di un titolo equivalente
Aver superato una prova di accesso
Nota: È importante verificare i requisiti e le scadenze per partecipare al TFA presso l’università o l’ente formativo prescelti, poiché possono variare a seconda delle istituzioni.
I requisiti di accesso per la scuola primaria e di infanzia sono:
Diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002;
Diploma magistrale psicopedagogico o linguistico, conseguito entro il 2001/2002;
Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
Titoli simili conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia.
I requisiti di accesso per le scuole medie e superiori sono:
Abilitazione all’insegnamento;
Laurea che permette di accedere a una specifica classe di concorso per l’insegnamento + 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche;
Laurea che permette di accedere a una classe di concorso più 3 anni di servizio svolti negli 8 anni precedenti.
Per quanto riguarda i diplomati ITP, fino al 2024/25 avranno bisogno del solo diploma tramite cui accedere alla classe di concorso.
Successivamente occorrerà l’abilitazione per la specifica classe di concorso oppure la laurea e in aggiunta i 24 CFU.
Gaia Lupattelli