Carta del docente, fino a 500 euro per i precari, ma solo con contratto al 31 agosto. Norma al vaglio del governo.

Novità in arrivo per la Carta del Docente.

Secondo quanto prevede la bozza del Dl Salva Infrazioni entrata nel pre Consiglio dei Ministri che si è svolto martedì sera, il bonus per l’aggiornamento e la formazione sarà esteso anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la proposta contenuta nel provvedimento al vaglio del governo mira, riportiamo testualmente, “a estendere il beneficio dell’attribuzione della citata carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, nonché a stabilire che l’importo annuo da assegnare nominalmente, per un massimo di euro 500, sia definito con il d.P.C.M. di cui al successivo comma 122″.

Pertanto, allo stato attuale, la carta del docente sarebbe estesa anche ai supplenti con contratto al 31 agosto (circa 45mila) per un importo massimo di 500 euro (dunque potrebbe anche essere di un importo minore rispetto a quello che, a oggi, spetta agli insegnanti di ruolo). L’importo sarà definito con successivo DPCM.

La riunione del Consiglio dei Ministri è previsto per oggi, mercoledì 7 giugno, alle 18:00.

L’intervento della Corte di Giustizia Europea

Il governo è intervenuto, dopo l’ordinanza del 18 maggio, emessa dalla Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21 (UC contro Ministero dell’Istruzione) su richiesta del Tribunale di Vercelli.

I giudici europei si erano espressi sull’interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, in merito all’accesso al bonus di 500 euro da parte di un docente non di ruolo.

La Corte di giustizia, si legge, “ha riconosciuto che l’indennità prevista dalla citata normativa vada inquadrata tra le “condizioni di impiego” ai sensi dell’art. 1, punto 1, dell’accordo quadro, richiamando la giurisprudenza che si è occupata di tale aspetto”.

E ancora: “Sotto il profilo della disparità di trattamento e della non discriminazione, ha ritenuto che tra le due tipologie di docenti non sussista alcuna differenza in relazione alle mansioni espletate tale da giustificare una differenza di trattamento. Ha concluso, quindi, nel senso della non conformità alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro di una normativa nazionale che riservi solo al personale docente a tempo indeterminato e non anche a quello a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”.

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