Formazione docenti: si svolgerà durante l’orario di servizio, nelle 40+ 40 ore. 5 giorni di esonero in un anno. Lo prevede il contratto scuola  

Il rinnovo del CCNL istruzione fissa alcuni punti per quanto riguarda la formazione del personale docente. Vediamo cosa prevede l’ipotesi di contratto firmata il 14 luglio dai sindacati, Uil Scuola Rua esclusa.

Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, si legge sul testo, i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento.

Inoltre, il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Dunque, i docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Da evidenziare che la formazione verrà svolta in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento.

Vengono dunque abrogati gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007

5 giorni di esonero: confermati
Da aggiungere, per quanto riguarda gli insegnanti, che il personale ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi
gradi scolastici.

Allo stesso modo e sempre nel limite di 5 giorni, i docenti hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il testo riporta anche che la stessa opportunità di fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione.

I 5 giorni fruiti per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

Inoltre, il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

Quando le ore potranno essere  remunerate

Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari
stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.

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