L’Italia si prepara a una nuova ondata di concorsi per la scuola secondaria, in un momento cruciale di transizione e rinnovamento del sistema educativo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sta mettendo a punto i dettagli di questo ampio processo selettivo, delineando criteri, procedure e tempi.
Dal regolamento dei concorsi alle modalità di esame, dalle linee guida per la presentazione delle domande ai requisiti specifici, questo articolo offre una panoramica completa di ciò che sarà il futuro del reclutamento nell’ambito dell’istruzione secondaria in Italia.
L’imminente DM regolerà i concorsi basati su titoli ed esami per l’accesso ai ruoli di insegnante nella scuola secondaria. Il tutto è in accordo con varie leggi e decreti, tra cui il DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e ulteriormente modificato dal DL 36/2022 e DL 75/2023. Queste norme hanno influenzato la legislazione precedente (D.lgs. 59/2017), dando forma al nuovo sistema di formazione e reclutamento fortemente voluto dall’ex Ministro Bianchi.
Ma come saranno strutturati i nuovi concorsi? Quali sono i requisiti di accesso? E, soprattutto, a quante classi di concorso si può partecipare?
A quante classi di concorso si può partecipare? Requisiti di accesso
Ai prossimi concorsi per la scuola secondaria potranno partecipare tutti gli aspiranti docenti in possesso dei seguenti requisiti:
- 3 anni di servizio (di cui uno specifico nella classe di concorso per cui ci si candida) negli ultimi 5 anni presso le scuole statali;
- oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Ad ogni modo, i candidati dovranno aver conseguito anche:
- laurea con accesso alla classe di concorso + abilitazione;
- oppure diploma per ITP;
- oppure il titolo di specializzazione (anche con riserva in attesa di riconoscimento) per i posti di sostegno.
Concorsi scuola secondaria: obiettivi e fase transitoria
I prossimi due concorsi saranno lanciati con l’obiettivo di raggiungere le mete assunzionali previste dal PNRR. Vale a dire 70.000 nuove immissioni in ruolo entro il 2024. Si tratta del Concorso straordinario ter 2023 (il cui bando è atteso entro settembre) e del concorso ordinario in programma nel 2024.
Entrambe le procedure fanno parte della fase transitoria legata all’applicazione della Riforma Bianchi che durerà fino al 31.12.2024. Ad ogni modo il concorso ordinario sarà bandito solo dopo la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo relativo ai 60 CFU. E, quindi, dopo l’avvio dei relativi percorsi. In particolare, di quello da 30 CFU.
Concorsi scuola secondaria: le prove prima e dopo la fase transitoria
Il Decreto legge PA bis ha apportato significative modifiche alla struttura dei concorsi per l’assunzione dei docenti. Durante tutto il periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), infatti, le procedure di questi ultimi verranno semplificate tramite l’introduzione di prove scritte informatizzate.
FASE TRANSITORIA
Prova scritta
La prova scritta (computer based) rappresenta certamente una delle prove concorsuali fondamentali.
La stessa avrà una durata complessiva di 100 minuti e sarà composta da 50 quesiti volti a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, lingua inglese B2 e competenze digitali.
Nello specifico, per i posti comuni sono previsti 40 quesiti di cui:
- 10 quesiti di ambito pedagogico;
- 10 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
- 20 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.
Per i posti di sostegno saranno, invece, previsti 40 quesiti relativi alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità. Finalizzati a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati relativamente ai contenuti e alle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Infine, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno saranno presenti:
- 5 quesiti in ambito linguistico (Inglese B2);
- 5 quesiti in ambito digitale.
Ciascuno dei quesiti – che verranno somministrati ai candidati in ordine assolutamente casuale – è seguito da quattro possibili risposte, di cui una sola corretta.
Prova orale
La prova orale sarà diversa a seconda che si partecipi per i posti comuni o per quelli di sostegno.
Posti comuni:
La prova orale per i posti comuni sarà finalizzata a verificare le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
La stessa dovrà, altresì, accertare le competenze didattiche generali e la capacità di progettare attività didattiche efficaci. Incluso l’utilizzo delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per raggiungere gli obiettivi stabiliti dai programmi scolastici vigenti.
Durante la stessa verrà, inoltre, svolto un apposito test didattico specifico (lezione simulata).
Posti di sostegno:
La prova orale per i posti di sostegno valuterà, a sua volta, la competenza del candidato nelle attività di supporto agli studenti con disabilità. Finalizzate alla creazione di ambienti di apprendimento inclusivi e alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle diverse potenzialità e tipologie di disabilità.
Anche in questo caso, durante la prova orale verrà svolto un apposito test didattico specifico (una lezione simulata).
I candidati che supereranno le prove sottoscriveranno un contratto di supplenza annuale durante il quale dovranno poi integrare i CFU mancanti prima di conseguire l’abilitazione ed essere assunti a tempo indeterminato.
DOPO LA FASE TRANSITORIA
Una volta esaurita la fase di transizione e il periodo di attuazione del PNRR, oltre alla prova scritta e orale e alla valutazione dei titoli, il concorso per la scuola secondaria potrà prevedere, se necessario, anche una prova preselettiva.
Per quanto concerne, nello specifico, la struttura della prova scritta ed orale sarà esattamente la stessa di quella prevista per la fase transitoria.
L’eventuale prova preselettiva, invece, sarà basata su 10 quesiti a risposta aperta.
Aspiranti docenti: a quante classi di concorso si può partecipare?
Il DM chiamato a disciplinare i prossimi concorsi per la scuola secondaria prevede, nel dettaglio, che:
- gli aspiranti docenti possono presentare la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in una sola regione;
- è prevista la presentazione dell’istanza per una sola classe di concorso, sia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune che per quella su posto di sostegno.
A quante classi di concorso si può partecipare? In pratica, ciascun aspirante docente potrà partecipare a non più di 4 procedure concorsuali (scuola secondaria di primo grado posto comune; scuola secondaria di primo grado posto sostegno; scuola secondaria di secondo grado posto comune; scuola secondaria di secondo grado posto sostegno);
- coloro i quali intendono partecipare a più di una procedura dovranno comunque presentare una sola istanza di partecipazione per una sola regione e indicare nella stessa le varie procedure di proprio interesse;
- la domanda di partecipazione al concorso può essere presentata solo ed esclusivamente in modalità telematica, nel rispetto delle indicazioni contenute nel relativo bando del MIM;
- a partire dalla data iniziale indicata dal bando di concorso, i candidati avranno a disposizione 30 giorni per presentare la domanda di partecipazione. Ad ogni modo, se il termine per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con un giorno festivo, si ha tempo fino alle ore 23:59 del primo giorno non festivo successivo.
Contenuto del Bando: requisiti e modalità
Una volta compreso a quante classi di concorso si può partecipare nell’ambito dei concorsi della scuola secondaria, cerchiamo di approfondire anche gli altri elementi previsti dal D;M.
In particolare, il bando di concorso dovrà dettagliare anche i requisiti generali di ammissione, l’importo delle tasse, i termini e le modalità di presentazione delle domande e l’organizzazione delle prove d’esame.
Inoltre, lo stesso può anche prevedere l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in caso di un numero limitato di posti o aspiranti.
Infine, i bandi prevedono anche una riserva di posti del 30% per gli aspiranti docenti che hanno svolto almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi 10 anni presso le scuole statali. Tale riserva si applica a ciascuna regione, nonché alle varie classi di concorso e tipologie di posto.