La frequenza del corso è obbligatoria
Il D.M. 30 settembre 2011 prevede una durata complessiva di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi di tirocinio diretto. Il D.M. n. 694 del 30 maggio 2023 prevede che i corsi debbano concludersi entro il 30 giugno 2024.
Il D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 stabilisce l’obbligo di frequenza e il monte ore di assenze consentito, non superiore alla 20% di ciascun insegnamento.
Il monte ore relativo dev’essere recuperato attraverso modalità definite dal titolare dell’insegnamento.
Per i tirocini e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Alcune Università propongono parte degli insegnanti online, così come il 75% delle ore complessive delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in modalità telematica.
L’organizzazione delle lezioni
Varia a seconda le Università, anche se generalmente si privilegiano le giornate di venerdì pomeriggio e sabato per agevolare la frequenza dei corsisti con supplenza a scuola. Per questo motivo alcuni Atenei propongono anche una intensificazione delle lezioni durante il periodo di sospensione delle lezioni durante le festività di Natale e Pasqua.
Contemporanea frequenza di un altro corso accademico
Il TFA sostegno VIII ciclo si riferisce all’anno accademico 2022/23 mentre un eventuale altro corso farebbe riferimento al 2023/24.
Da questo punto di vista non ci sarebbe quindi incompatibilità, tuttavia l’incompatibilità scatta se si tratta di due corsi a frequenza obbligatoria.
A prevederlo l’articolo 3 (Iscrizione contemporanea nei corsi di istruzione universitaria a frequenza obbligatoria) del D.M. 930/2022: “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.
Non sono riconosciuti CFU di altri corsi ma percorso abbreviato per altra specializzazione
Ai sensi dell’allegato C del D.M. del 30 settembre 2011 non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi universitari.
Sono invece previsti percorsi abbreviati, previa presentazione di apposita domanda, per l’abbreviazione di corso destinata a chi è già in possesso di specializzazione sostegno per altro grado.
L’abbreviazione riguarderà parte degli insegnamenti teorici.
Iscrizione nelle GPS 2024/26
Nella primavera del 2024 è attesa la riapertura e aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio 2024/26. Verosimilmente, poiché i corsi si concluderanno entro il 30 giugno 2024, sarà data la possibilità di inserimento con riserva e successiva comunicazione del conseguimento del titolo. Si raccomanda di seguire puntualmente le indicazioni del Ministero, se interessati a inserire il titolo nelle graduatorie utili per le supplenze.
Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno 2024?
Tanti docenti che hanno superato la selezione ci scrivono a lallaorizzonte@orizzontescuola.it per chiederci quali saranno le modalità per essere assunti dalle GPS sostegno nell’anno scolastico 2024/25, a specializzazione conseguita, come già avvenuto nei tre anni scolastici precedenti.
Si è trattato di nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo, in cui il percorso dell’anno di prova e formazione è stato integrato da una prova finale.