Percorsi abilitanti 30 CFU: ho già i 24 CFU, ne rimangono solo 6 da conseguire o di più? Cosa dice l’Allegato B

Grande attesa per il via ai corsi abilitanti. Si attende infatti il decreto del MUR a seguito del quale partiranno i percorsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

Come sappiamo, ci sono diverse tipologie di percorsi abilitanti, ognuno destinati a una o più categorie di aspiranti.

Nell’anno accademico 2023/24 sono previsti i seguenti percorsi:

  1. Corsi abilitanti da 60 CFU: Destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con tre anni di servizio ALL.1 DPCM I requisiti di accesso
  2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” art. 59 comma 9bis ALL.2 DPCM
  3. Percorsi formativi transitoria da 30 CFU: destinato a laureati che acquisiscono i 30 CFU utili come titolo di accesso al secondo concorso fase straordinario PNRR (bando previsto dopo l’estate). Dopo aver vinto il concorso i docenti completeranno il percorso di abilitazione con gli ulteriori 30 CFU ALL.3 DPCM
  4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno: Offre ai docenti già abilitati in altro grado o classe di concorso o specializzati sostegno l’opportunità di acquisire un’altra abilitazione, se in possesso del titolo di accesso richiesto per la classe di concorso NOTA MUR 15 febbraio autorizzazione ai percorsi

Ecco i bandi e le manifestazioni di interesse per i percorsi da 30 CFU per abilitati e/o specializzati sostegno

Nell’anno accademico 2024/25 invece:

  1. Percorsi formativi post concorso da 30 CFU: Pensato per i laureati che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con tre anni di servizio negli ultimi cinque alle condizioni richieste dal bando
  2. Percorsi formativi post-concorso da 36 CFU/CFA: Progettato per i vincitori di concorso che hanno avuto accesso al concorso con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

I percorsi già previsti nell’anno accademico 2023/24.

Si attendono, fra i vari percorsi, quelli relativi ai 30 CFU. A tal proposito, nel corso del Question Time in diretta su OS TV del 4 marzo, è arrivata la seguente domanda: “Le materie da svolgere per i 30 CFU sono quelle che abbiamo fatto per i 24 CFU? Se ci sono materie coincidenti possono essere convalidate?”

Alcune materie dei 30 CFU possono sovrapporsi con quelle dei 24 CFU“, spiega Sona Cannas, esperta di normativa scolastica.

È possibile chiedere un riconoscimento parziale dei crediti, a discrezione dei singoli atenei“, aggiunge.

Il riconoscimento dei CFU

Il DPCM, nell’ambito dell’acquisizione dei 60 CFU/CFA,  prevede il riconoscimento dei crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida Allegato B

Ecco i criteri e principi:

  • A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato)
  • B) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
  • C) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
  • D) Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari
  • E) Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
  • F) Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.

Gli allegati 2, 3, 4 e 5 ai quali si fa riferimento al punto F) sono proprio i corsi da 30 CFU, per i quali il riconoscimento può arrivare al max a 6 CFU, sulla base della valutazione effettuata dall’Università in base al piano di studi.

I 24 CFU

Quindi il riconoscimento integrale dei 24 CFU potrà avvenire  nei percorsi da 60 CFU (sulla base della valutazione effettuata dalle Università), pertanto il percorso potrebbe diventare 60 – 24 = 36 e magari qualcosa in meno se ci sono altri CFU da riconoscere.

All’interno dei percorsi da 30 CFU o si procede con una offerta formativa personalizzata (come nel caso dei percorsi per docenti già in possesso di abilitazione/specializzazione) oppure potranno essere riconosciuti max 6 CFU, sulla base della valutazione che sarà effettuata dall’Università tramite presentazione della piano di studi seguito nella propria carriera.

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