Grande attesa per il via ai corsi abilitanti. Si attende infatti il decreto del MUR a seguito del quale partiranno i percorsi per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Come sappiamo, ci sono diverse tipologie di percorsi abilitanti, ognuno destinati a una o più categorie di aspiranti.
Nell’anno accademico 2023/24 sono previsti i seguenti percorsi:
- Corsi abilitanti da 60 CFU: Destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con tre anni di servizio ALL.1 DPCM I requisiti di accesso
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” art. 59 comma 9bis ALL.2 DPCM
- Percorsi formativi transitoria da 30 CFU: destinato a laureati che acquisiscono i 30 CFU utili come titolo di accesso al secondo concorso fase straordinario PNRR (bando previsto dopo l’estate). Dopo aver vinto il concorso i docenti completeranno il percorso di abilitazione con gli ulteriori 30 CFU ALL.3 DPCM
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno: Offre ai docenti già abilitati in altro grado o classe di concorso o specializzati sostegno l’opportunità di acquisire un’altra abilitazione, se in possesso del titolo di accesso richiesto per la classe di concorso NOTA MUR 15 febbraio autorizzazione ai percorsi
Ecco i bandi e le manifestazioni di interesse per i percorsi da 30 CFU per abilitati e/o specializzati sostegno
Nell’anno accademico 2024/25 invece:
- Percorsi formativi post concorso da 30 CFU: Pensato per i laureati che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con tre anni di servizio negli ultimi cinque alle condizioni richieste dal bando
- Percorsi formativi post-concorso da 36 CFU/CFA: Progettato per i vincitori di concorso che hanno avuto accesso al concorso con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
I percorsi già previsti nell’anno accademico 2023/24.
Si attendono, fra i vari percorsi, quelli relativi ai 30 CFU. A tal proposito, nel corso del Question Time in diretta su OS TV del 4 marzo, è arrivata la seguente domanda: “Le materie da svolgere per i 30 CFU sono quelle che abbiamo fatto per i 24 CFU? Se ci sono materie coincidenti possono essere convalidate?”
“Alcune materie dei 30 CFU possono sovrapporsi con quelle dei 24 CFU“, spiega Sona Cannas, esperta di normativa scolastica.
“È possibile chiedere un riconoscimento parziale dei crediti, a discrezione dei singoli atenei“, aggiunge.
Il riconoscimento dei CFU
Il DPCM, nell’ambito dell’acquisizione dei 60 CFU/CFA, prevede il riconoscimento dei crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico
- 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
- CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida Allegato B
Ecco i criteri e principi:
- A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato)
- B) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
- C) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
- D) Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari
- E) Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
- F) Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.
Gli allegati 2, 3, 4 e 5 ai quali si fa riferimento al punto F) sono proprio i corsi da 30 CFU, per i quali il riconoscimento può arrivare al max a 6 CFU, sulla base della valutazione effettuata dall’Università in base al piano di studi.
I 24 CFU
Quindi il riconoscimento integrale dei 24 CFU potrà avvenire nei percorsi da 60 CFU (sulla base della valutazione effettuata dalle Università), pertanto il percorso potrebbe diventare 60 – 24 = 36 e magari qualcosa in meno se ci sono altri CFU da riconoscere.
All’interno dei percorsi da 30 CFU o si procede con una offerta formativa personalizzata (come nel caso dei percorsi per docenti già in possesso di abilitazione/specializzazione) oppure potranno essere riconosciuti max 6 CFU, sulla base della valutazione che sarà effettuata dall’Università tramite presentazione della piano di studi seguito nella propria carriera.