Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e di istituto biennio 2024-2026: chi non può partecipare alla procedura e quindi inserirsi in graduatoria.
GPS 2024/26
Gli aspiranti in possesso dei previsti requisiti presentano, a pena di esclusione, domanda di inserimento, aggiornamento e/o trasferimento, per una o più GPS, per una sola provincia.
La domanda è inviata telematicamente dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell’OM 24/26 sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle domande.
Per accedere alla compilazione dell’istanza è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Nella domanda ciascun aspirante dichiara preferenze, titoli, servizi e altre situazioni personali che vanno a determinare punteggio e posizione in graduatoria.
Sottolineiamo al riguardo la differenza tra aspiranti già inclusi in GPS nel biennio 22/24 e aspiranti richiedenti l’inserimento (quindi che si inseriscono per la prima volta):
- gli aspiranti già inclusi in GPS 2022/24 dichiarano i soli titoli e servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 – termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS 2022/24 – ed entro la data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2024/26, nonché i titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la succitata data del 31 maggio 2022 (vanno nuovamente dichiarati le situazioni soggette a scadenza, quali ad esempio le preferenze, anche nel caso di sola permanenza)
- gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta, invece, dichiarano tutti i titoli e servizi di cui sono in possesso entro la data ultima di presentazione delle domande.
Graduatorie di istituto 2024/26
Con la medesima istanza di inserimento/aggiornamento delle GPS l’aspirante si inserisce anche nelle graduatorie di istituto (è una facoltà).
A tal fine, si compila il modello di scelta delle sedi (una sezione dell’istanza) ove indicare le 20 scuole nelle cui graduatorie di istituto di seconda e terza fascia (vi sono inclusi rispettivamente i docenti inseriti in I e II fascia GPS) l’interessato figurerà.
Nello specifico, si possono scegliere sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui si ha titolo.
Le scuole scelte per l’inserimento nelle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione in GPS.
Per la scuola dell’infanzia e primaria, inoltre, gli aspiranti possono indicare (nell’ambito delle 20 scuole) sino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
I punteggi, la posizione e le eventuali precedenze nelle graduatorie di istituto sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le domante relative alle GAE (i docenti delle GaE sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie in esame) e alle GPS.
In sostanza, sono determinati in base alla trasposizione dei citati elementi (punteggi ed eventuali precedenze).
Chi non partecipare
Alcuni aspiranti non possono partecipare alla procedura in esame ossia non possono inserirsi (o anche permanere) né in GPS né nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Si tratta di coloro che:
- siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati dispensati dal servizio, ai sensi dell’art. 439 del D.lgs. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa;
- siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’art. 512 del D.lgs. 297/94, relativamente alla stessa classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa;
- siano stati licenziati dall’impiego presso una PA per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso ovvero della destituzione;
- siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127/1, lettera d), del DPR n. 3/1957, per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- dipendenti dello Stato o di enti pubblici, siano stati collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.lgs. 235/2012.
Quanto agli aspiranti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, gli stessi presentano domanda soltanto se gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano prima del termine del biennio di validità delle graduatorie (biennio che termina nel mese di agosto 2026: aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026.
Naturalmente, sino al termine della sanzione/sospensione cautelare, gli aspiranti in questione non possono essere destinatari di incarichi di supplenza.