TFA sostegno IX ciclo anno accademido 2023/24: il decreto
- candidati che partecipano al concorso ordinario e dovranno affrontare preselettiva, prova scritta e prova orale (o solo prova scritta e orale se esonerati dal test preselettivo)
- candidati riservatari per una quota del 35% dei posti autorizzati per il singolo grado, con accesso diretto o graduato sulla base dell’allegato A o ammessi a prova scritta e orale se non rientrano nei posti
- sovrannumerari dei cicli precedenti, che hanno già superato le selezioni e hanno diritto alla frequenza dei corsi
Riservatari
Candidati, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Il dm n. 549 del 29 marzo 2024 ha individuato nel 35% dei posti per grado di scuola nella singola Università la quota riservata all’accesso diretto.
Sovrannumerari
Sono coloro oloro che nel corso dei cicli precedenti di specializzazione attivati presso l’ Università, ai sensi del D.M. 92 del 08 febbraio 2019 art. 4 comma 4:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile
Sovrannumerari hanno una quota di posti riservati?
I docenti sovrannumerari hanno diritto a partecipare al IX ciclo TFA sostegno o l’Università dovrà stabilire una quota di posti riservati?
Stabilire una quota di posti riservati significherebbe infatti introdurre una selezione (non è specificato sulla base di quali criteri) per l’accesso al corso. Una selezione non presente nella normativa.
Discorso diverso se il docente sovrannumerario richiede il nulla osta per seguire il percorso presso altra Università. In quel caso infatti l’Università di arrivo dovrà dichiarare o meno la disponibilità del posto.
Il numero totale dei posti è stato individuato dall’allegato A al DM n. 583 del 29 marzo 2024
A questo totale va sicuramente sottratto il 35% dei posti per i riservatari ma la normativa non dice che il numero dei sovrannumerari debba essere ricompreso o debba occuparne solo una parte.
A nostro parere i posti dell’Allegato A vanno destinati esclusivamente alla selezione del TFA IX ciclo
Con nota dell’11 dicembre 2023 infatti le Università erano state invitate dal MINistero a comunicare la disponibilità massima per il TFA sostegno IX ciclo, anche tenendo conto del numero di sovrannumerari ma non emerge che tale numero debba essere sottratto dai posti autorizzati (altrimenti lo farebbero tutte le Università e non solo alcune) né che dovesse essere attivata una procedura di selezione tra i sovrannumerari.
Attendiamo chiarimenti in merito, dal momento che la partecipazione al percorso è richiesta da un numero elevato di aspiranti e quindi la corretta formulazione della graduatoria di accesso è indispensabile.