Aggiornamento GPS 2024/26: docente di ruolo può inserirsi solo per classi di concorso diverse da quella in cui è titolare

I docenti di ruolo possono inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ma non per la classe di concorso/posto di titolarità. Vediamo perché.

Aggiornamento GPS

L’aggiornamento delle GPS 2024/26 dovrebbe essere avviato a breve, si attende soltanto la pubblicazione dell’OM che lo disciplinerà e detterà disposizioni sull’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per il predetto biennio 2024/25 e 2025/26.

Gli aspiranti possono presentare domanda, a pena di esclusione, per una sola provincia. L’istanza va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione dell’OM sul Portale Unico del reclutamento e sino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Ai fini della compilazione, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE, nonché essere abilitati al servizio “Istanze on line”. La domanda può essere presentata per:

  • inserimento;
  • aggiornamento;
  • trasferimento (ossia cambio provincia)
  • aggiornamento/trasferimento.

Gli aspiranti che non presentano domanda permangono nelle GPS con il medesimo punteggio con cui figuravano nel biennio 2022/24, sulla base dei titoli all’epoca presentati e delle eventuali rettifiche dovute alle verifiche effettuate dalle scuole competenti. Evidenziamo che le situazioni soggette a scadenza, in particolare le preferenze, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, anche chi non ha titoli e servizi da aggiornare dovrebbe presentare domanda per confermare/dichiarare eventuali precedenze possedute. Viceversa, le stesse non saranno più riconosciute.

Requisiti d’accesso

L’inserimento/aggiornamento delle GPS, come detto all’inizio, riguarda anche i docenti di ruolo che intendono concorrere per le succitate supplenze, tuttavia non è possibile inserirsi nelle graduatorie in esame per il medesimo posto/classe di concorso di titolarità, in virtù delle relative disposizioni contrattuali.

Supplenze docenti ruolo

Dall’a.s. 20234/25, le supplenze del personale docente di ruolo sono disciplinate dall’articolo 47 del CCNL 2019/21, che va letto congiuntamente con la disposizione di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023. In base al citato art. 47:

  1. il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  2. le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
  3. il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  4. l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
  5. l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso;
  6. l’accettazione della supplenza, ai sensi dell’art. 3/3 del DM n. 138/2023, è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova.

Alla luce di quanto detto sopra, l’stanza del docente di ruolo per le GPS:

  • non può essere presentata per la classe di concorso/tipo posto/grado di titolarità, in quanto il citato art. 47 del CCNL 2019/21 non permette l’accettazione di supplenze nella medesima classe di concorso/grado/tipologia di posto di titolarità;
  • può essere presentata per una provincia/regione diversa da quella di titolarità;
  • può essere presentata per classi di concorso/gradi/tipologie di posto diverse da quelli di titolarità.

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