Il punteggio massimo attribuibile in ciascuna GPS per ogni anno scolastico ammonta a 12 punti. Somma servizi aspecifici.
Aggiornamento GPS 24/26
Come è noto, è in corso di svolgimento l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze biennio 2024/26, per cui gli aspiranti sono intenti nella presentazione delle relative istanze.
Le domande si possono presentare entro le ore 23.59 del 10 giugno p.v., attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Le domande si presentano per:
- primo inserimento
- aggiornamento e trasferimento provincia
- trasferimento provincia
I docenti, che nel 2023/24 si sono inseriti nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia, devono presentare domanda per essere inclusi a pieno titolo in prima fascia.
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Presentazione domanda, la nostra video guida: dall’accesso all’inoltro.
Nelle domande gli aspiranti dichiarano, tra le altre cose, i titoli di servizio.
Valutazione servizi
La valutazione dei titoli di servizio avviene sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 15 dell’OM 88/2024 e delle allegate tabelle di valutazione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con la nota n. 1290/2020 e la nota n. 1550/2020, cui aggiungere le FAQ pubblicate in occasione del precedente aggiornamento. Di seguito modalità e criteri di valutazione.
Dichiarazione servizi nella domanda: ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi (art. 15). Nella nota 1290/2020 si indica che il servizio va caricato una sola volta come specifico, anche se è tale (specifico) per più graduatorie richieste e che, dopo la chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione, come specifico e/o aspecifico.
Dichiarazione servizi non specifici: se il servizio non è caricabile come specifico, come ad esempio quello di religione o attività alternativa, lo stesso va caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico (nota 1290/2020).
Servizio valutabile per ciascuna GPS, per ciascun a.s.: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è pari al massimo a 12 punti (art. 15, nota 1290/2020).
Servizio IRC/Attività alternativa: il servizio di IRC e di attività alternativa sono valutati come aspecifici (art. 15).
Servizi con contratti atipici: i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o posto di sostegno, sono valutati, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. Ciò solo ed esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle GPS (art. 15).
Servizi antecedenti al 2000: il servizio antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Allo stesso modo è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis/5 del DL 250/2005, convertito in L. 27/2006 (art. 15).
Servizio scuole slovene e croate: il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, (art. 15).
Servizi militare di leva, sostitutivo assimilato e civile: il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina (art. 15).
Servizi a seguito di contenzioni poi favorevoli all’amministrazione: costituisce servizio valutabile ai soli fini del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto, il servizio prestato in seguito a provvedimenti cautelari, successivamente caducati (provvedimenti che abbiano determinato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – novità dell’OM 88/2024, sempre art. 15).
Servizio specifico: il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione (esempio: ho prestato servizio sulla A-22 e lo inserisco nella GPS A-22), è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 12.
Servizio aspecifico: il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione (es.: ho prestato servizio nella A-11 e lo si valuta anche nella GPS A-22), è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di p. 6. Servizio ai sensi dell’art. 11/14 L. 124/99: il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato, ossia i 12 punti (e l’annualità di servizio, almeno sino ad ora) si ottengono prestando un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini o delle attività educative per la scuola dell’infanzia (tabelle di valutazione); precisiamo che i 12 punti si raggiungono anche cumulando 166 giorni di servizio.
Servizio senza titolo: il servizio prestato senza titolo di studio d’accesso è valido ai fini della valutazione del servizio, a condizione che il predetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento in GPS. E’ prevista un’eccezione per quanto riguarda la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, relativamente alle quali il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in SFP è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Tale eccezione discende dal fatto che gli studenti in SFP possono inserirsi nella seconda fascia delle GPS infanzia/primaria, se iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU già conseguiti (nota 1290/2015).
Punteggio aggiuntivo e valutazione servizi: nelle GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi (laurea in SFP, SSIS, COBASLID, nuovi percorsi abilitanti …) cui è attribuito il punteggio aggiuntivo previsto dalle rispettive tabelle di valutazione. E’ invece dichiarabile nelle relative graduatorie il servizio prestato su altre classi di concorso/posti non ricompresi nel percorso di abilitazione, anche se il medesimo servizio è stato prestato durante la frequenza dei suddetti percorsi, ovvero su posto di sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado oppure docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria – nota 1290/2020).
Servizio su sostegno: è valutato come specifico sia nella GPS sostegno dello specifico grado sia nelle GPS di classi di concorso dello specifico grado, come aspecifico nelle eventuali GPS di classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso (nota 120/2020). Evidenziamo che è valutabile il servizio svolto su sostegno durante la frequenza del TFA per la specializzazione (FAQ MIM n. 28).
Servizi contemporanei specifici: il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso è valutato su entrambi le classi di concorso come specifico (FAQ MIM n. 17).
Servizi contemporanei aspecifici: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti (nota 1555/2020). I 12 punti, dunque, possono essere raggiunti (in una classe di concorso) anche sommando più servizi aspecifici.