Secondo concorso PNRR secondaria: anche questo sarà non abilitante ma il numero di partecipanti con abilitazione sarà elevato

Come quelli del primo, anche i vincitori non abilitati del secondo concorso PNRR scuola secondaria dovranno conseguire l’abilitazione prima dell’assunzione in ruolo.

Concorsi PNRR

Com’è noto, nell’ambito del PNRR sono previste due procedure concorsuali, tramite le quali si devono raggiungere gli obiettivi assunzionali di cui al medesimo piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 31/12/2024, quando termina tra l’altro la fase transitoria che sta traghettando dal vecchio al nuovo sistema di formazione e reclutamento nella scuola secondaria.

Il primo dei due succitati concorsi sta ormai per concludersi in alcune regioni, mentre in altre si è già concluso (almeno per alcune procedure). Le relative GM pubblicate entro il 31 agosto sono state utilizzate per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, effettuate entro il 31/08, mentre quelle che saranno pubblicate dopo la predetta data ed entro il 10 dicembre potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2024. Infatti, al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali summenzionati, il DL n. 71/2024 ha previsto che le assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2024/25 possano concludersi entro la citata data (31/12/2024).

Quanto al secondo concorso PNRR, dovrebbe essere bandito il prossimo autunno, considerato anche il sopra richiamato termine ultimo del 31 dicembre 2024.

Articolazione

I due concorsi PNRR scuola secondaria (il primo e il secondo) sono disciplinati dallo stesso decreto ministeriale, ossia il n. DM 205/2023, e presentano le medesime caratteristiche.

Il concorso si articola in:

  • prova scritta: superata con un punteggio minimo di 70/100;
  • prova orale: superata con un punteggio minimo di 70/100 [nel caso di svolgimento anche della prova pratica, il voto è scaturito dalla media aritmetica tra i voti conseguiti nel colloquio (max 100 punti) e nella prova pratica (max 100 punti); anche in tal caso, la prova è stata superata con un punteggio minimo di 70/100]
  • valutazione titoli: massimo 50 punti

Al termine delle prove e valutati i titoli ai soli candidati che hanno superato la prova orale, le commissioni procedono alla redazione della graduatoria di merito, comprendente i soli vincitori.  Le GM sono integrate, in caso di successive rinunce al ruolo, con i candidati che hanno superato le prove con i punteggi minimi previsti e sopra indicati.

Requisiti

Primo concorso

Al primo concorso PNRR scuola secondaria hanno partecipato/stanno partecipando per posto comune, oltre agli aspiranti abilitati, anche quelli non abilitati in possesso di:

  • laurea + 3 anni di servizio (nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure
  • laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.

Per i posti di ITP hanno partecipato/stanno partecipando, oltre agli abilitati, anche gli aspiranti in possesso del solo diploma ai sensi del DPR 19/2016 e DM n. 259/2017  che dà accesso alla classe di concorso (requisito questo previsto sino al 31/12/2024).

Per i posti di sostegno il titolo d’accesso è la specializzazione per lo specifico grado.

Secondo concorso

Per il secondo concorso, ai requisiti summenzionati se ne aggiunge un altro per posto comune:

  • laurea + almeno 30 dei 60 CFU del previsto percorso universitario abilitante (possono partecipare non solo gli aspiranti che abbiano già conseguito i 30 CFU, ma anche coloro i quali sono iscritti al relativo percorso).

Precisiamo che, dopo il 31/12/2024 ossia al termine della fase transitoria, si potrà partecipare ai concorsi per la scuola secondaria solo se in possesso di abilitazione oppure laurea + 3 anni di servizio (secondo quanto detto sopra).

Vincitori non abilitati

I vincitori non abilitati del secondo concorso, come quelli del primo, sono assunti dapprima a tempo determinato, conseguono l’abilitazione nel corso del contratto a tempo determinato  – acquisendo 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) ovvero 30 CFU/CFA (i partecipanti con 30 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante – e, infine, sono assunti a tempo indeterminato nonché sottoposti all’anno di prova.

In definitiva, sia il primo che il secondo concorso PNRR scuola secondaria non sono abilitanti, ragion per cui, sebbene si possa partecipare anche senza abilitazione, va prima conseguita quest’ultima e poi si può essere assunti in ruolo.

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