Mobilità docenti 2024, si punta ad ampliare le deroghe per i docenti con vincolo

Mobilità docenti per l’anno scolastico 2025/26: si è conclusa oggi la parte tecnica della revisione del Contratto Integrativo per il triennio 2025/28 per i trasferimenti e i passaggi di cattedra e ruolo. Si passa adesso alla fase cosiddetta “politica”.

Vincoli territoriali

A decorrere dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/24, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il predetto periodo di prova.

Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Cosa si può fare durante i tre anni di vincolo

Come si legge nel summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi;
  • accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Per i docenti assunti da GPS sostegno art. 5/10 del DL n. 44/2023:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Vincoli per destinazione di sede

Sono sottoposti al vincolo i

  • docenti che abbiano ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo nel comune di titolarità, tramite preferenza sintetica distretto sub comunale (non possono presentare domanda per tre anni scolastici). Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
  • docenti che abbiano ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo provinciale in una delle scuole indicate nella domanda. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
  • docenti che abbiano ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo interprovinciale in una delle scuole indicate nella domanda. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1 – punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Deroghe già previste

Sono previste dall’articolo 34 del CCNL 2019/21 secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:

  • a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge n.118/1971.

Ampliamento delle deroghe

Tutti i sindacati presenti al tavolo hanno presentato delle proposte per ampliare le deroghe già previste (per es. l’innalzamento dell’età dei figli ai quali richiedere il ricongiungimento), muovendosi nell’ambito di normative esistenti e applicabili per le singole situazioni. Spetterà adesso al Gabinetto del Ministero vagliare le proposte, a cui seguirà una nuova convocazione per trattare eventualmente alcuni punti ancora non accolti dall’Amministrazione.

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