In caso di supplenze brevi, ai fini della maturazione del punteggio, si sommano tutti i giorni svolti in uno stesso anno scolastico. Valutazione servizio.
Prima di entrare nel focus dell’argomento, ricordiamo quali sono le diverse tipologie di supplenza, comprese quelle brevi, nonché il termine oltre il quale una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattica diventa breve.
Supplenza brevi
Le tipologie di supplenza, ai sensi dell’art. 2/4 dell’OM 112/2022, sono le seguenti:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Da quanto sopra riportato si evince che le supplenze su posti:
– che si rendono vacanti e/o disponibili entro il 31/12:
- sono annuali (al 31/08), se vacanti e disponibili;
- sono sino al termine delle attività didattiche (30/06), se solo disponibili (quindi è presente un titolare che sarà assente per tutto l’a.s.)
– che si rendono vacanti e/o disponibili dopo il 31/12:
- sono sempre e comunque brevi, per cui possono avere come termine ultimo la fine delle lezioni (più scrutini ed eventuali esami). Tale termine deriva dal fatto che le supplenze brevi sono assegnate sino al permanere delle effettive esigenze di servizio.
Valutazione servizio
Quanto alla valutazione del servizio effettuato in seguito ad una supplenza ottenuta da GPS ovvero da graduatorie di istituto, la stessa avviene sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15 dell’OM n. 88/2024 e delle allegate tabelle di valutazione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con nota n. 1290/2020, nota n. 1550/2020, e con le FAQ pubblicate in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie.
Stando alle sopra citate disposizioni e indicazioni:
- il punteggio massimo conseguibile per ciascuna GPS, in ciascun anno scolastico, è pari a 12 punti;
- il servizio di IRC e di attività alternativa sono valutati come aspecifici;
- il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione (esempio: ho prestato servizio sulla A-22 e lo inserisco nella GPS A-22), è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti;
- il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione (es.: ho prestato servizio nella A-11 e lo si valuta anche nella GPS A-22), è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti;
- per conseguire i 2 punti sopra menzionati non è necessario che la supplenza debba essere necessariamente di 16 giorni, ma si possono sommare giorni derivanti da contratti/supplenze diverse (es.: 5 giorni in una scuola e 9 giorni in un’altra), sempre svolti nel medesimo anno scolastico;
- il punteggio massimo, di cui al punto 1, si matura svolgendo: 166 giorni di servizio anche non continuativi oppure un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni (in tal caso si matura anche l’annualità di servizio. Quelle richieste, ad esempio, per partecipare al concorso scuola secondaria in virtù del servizio e del titolo di studio d’accesso) ovvero un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini o delle attività educative per la scuola dell’infanzia (anche in tal caso si matura l’annualità di servizio);
- il suddetto punteggio massimo può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”;
- non è possibile sommare giorni di servizio di anni scolastici diversi; il calcolo si effettua sempre per anno scolastico;