TFA sostegno V ciclo 2020, tutte le novità

Dopo la nota del 7 novembre 2019, diramata alle Università perché comunichino entro il 6 dicembre il numero di posti a disposizione in ciascun Ateneo, e che aveva lasciato in dubbio alcuni requisiti di acceso, il Miur ha inviato alle Università una mail di chiarimenti.

La mail è stata dunque incentrata sul chiarire i requisiti d’accesso per i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020.

Ecco cosa scrive nella nuova nota inviata alle Università:

“I requisiti di accesso al V° ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 del d. lgs. 59/2017, così come indicato nell’ art. 3 comma 1 lett. b, del D.M. 92/2019, attualmente in vigore”

Art. 5 comma 1 e 2 del Decreto L.vo 59/2017 afferma che possono accedere alla procedura concorsuale per le classi di concorso posto comune

  • abilitazione specifica per la classe di concorso
  • laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Non costituisce più titolo di accesso laurea + 3 anni di servizio, in quanto requisito transitorio per l’a.a. 2018/19.

ITP: abilitati o con laurea breve + 24 CFU

Per gli ITP l’art. 2 del Decreto legislativo n. 59/2017 afferma:

Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico

  • il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + b) 24 CFU/CFA in materie pedagogiche e metodologie didattiche.

Questi sono anche i requisiti di accesso previsti dall’art. 3 del Dm 92/2019

Tale requisito era stato derogato, nell’art. 5 del dm 92/2019, riprendendo l’art. 22 del Decreto l.vo n. 59/2017, secondo il quale gli ITP accedono al concorso con il solo diploma (senza laurea nè 24 CFU) fino al 2024/25.

Invece il Miur, per il TFA sostegno, sostiene che l’art. 5 del dm 92/2019 vada considerato solo come misura transitoria per l’a.a. 2018/19.

Di conseguenza il requisito di accesso al TFA sostegno per gli ITP diventa:

  • abilitazione per la classe di concorso oppure
  • laurea breve + 24 CFU

Questo secondo requisito per molti è però impossibile entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, dal momento che il Decreto legislativo ha posto come termine ultimo per l’adeguamento il 2024/25. Lascia infatti perplessi l’introduzione di un requisito che nel Decreto l.vo è introdotto per il concorso ordinario solo a partire dall’a.s. 2024/25.

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