Fonte: Orizzontescuola.it – 4 gennaio 2021
Può accedere al FIS tutto il personale supplente nominato su posto per l’intera durata dell’anno scolastico o fino alle attività didattiche, esclusi i supplenti brevi. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico; dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. In sintesi può accedere al FIS tutto il personale supplente nominato su posto per l’intera durata dell’anno scolastico o fino alle attività didattiche. No i supplenti brevi.
Abstract articolo di Giovanni Calandrino