Fonte: Il Sole 24 Ore – 14 ottobre 2020
Le prove preselettive dei concorsi per accedere all’insegnamento serviranno per “sfoltire” il numero dei candidati che, superate, accederanno alle prove scritte e poi all’orale utili alla graduatoria finale. È quanto emerge dalla sentenza 10061/2020 pubblicata il 2 ottobre dove il Tar del Lazio ha chiarito che è illegittimo il bando di concorso che fissa un voto minimo di superamento della prova preselettiva che non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito. Un passo indietro. Nel 1994 il Dpr 487 ha esplicato il regolamento sulle norme per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi al pubblico impiego. Nel 1996 il regolamento è stato integrato ammettendo che le prove di esame del concorso possono essere precedute da forme di “pre-selezione”. Lo stesso regolamento, inoltre, prevede che il punteggio finale ha come elementi costitutivi i voti delle prove scritte e del colloquio orale. Dunque, davanti ad un numero elevato di candidati si può ricorrere ad uno “sfoltimento” preliminare. Nel 2018 il ministero della Semplificazione ha chiarito che la preselezione deve essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da renderlo poco competitivo. Il numero di candidati preselezionati, dunque, deve essere corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso.
Pietro Alessio Palumbo