Fonte: Orizzonte scuola – 5 novembre 2020
“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”: così recita il DPCM del 3 novembre 2020, firmato dal Presidente Conte relativamente alla “zona rossa”. Nelle regioni con rischio elevato nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Può essere prevista la presenza a scuola per l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. A parte la possibilità di attività in presenza per l’utilizzo dei laboratori e per l’attuazione dell’inclusione degli alunni con disabilità, può ancora sussistere la presenza degli insegnanti in aule vuote, come determinata dalla nota ministeriale del 26 ottobre 2020, in cui abbiamo letto “Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. ” [QSA o isolamento fiduciario]”. La nota però aggiunge: “La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”. Ciò ha garantito ai Dirigenti Scolastici la possibilità di assicurare con buon senso la disponibilità delle aree scolastiche, limitando al massimo i rischi di contagio. Ma non sono mancate criticità.
Redazione