Fonte: Il Sole 24 Ore – 9 dicembre 2020
Nessun annullamento del concorso per l’insegnamento se il candidato che non si presenta alle prove per timore del contagio. Il Tar ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio generale dello svolgimento delle prove, ovvero la possibilità di sostenerle in una sessione “suppletiva”. Con la recente sentenza 12765/2020 il Tar del Lazio ha precisato che il candidato insegnante, assente alle prove del concorso, non può sostituirsi agli organi di governo e alle amministrazioni competenti nel valutare la gravità della situazione epidemiologica, reclamando alle stesse che avrebbero dovuto sospendere lo svolgimento delle prove concorsuali a causa della pandemia in atto. Sicuramente la calendarizzazione delle prove del concorso straordinario è avvenuta durante la vigenza di una normativa di legge che consentiva, anzi, a ben vedere, addirittura “sollecitava” il celere svolgimento delle prove selettive purché nel rispetto delle misure volte alla massima tutela possibile. Ebbene prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, il 6 novembre scorso, vanno considerate legittime tutte le prove concorsuali che per evitare il contagio e nell’osservanza della disciplina vigente, prevedevano che i candidati facessero uso delle mascherine e degli altri presìdi; e che le sedi per lo svolgimento delle prove fossero adeguate e sanificate. Dal che, rispettata la disciplina anti-contagio, l’Amministrazione poteva, anzi, aveva il dovere di portare a termine le procedure concorsuali in uno spirito per di più ispirato alla massima velocità possibile. Tant’è che per fugare ogni dubbio interpretativo la disciplina di riferimento era essa stessa – emblematicamente – titolata “Accelerazione Concorsi”. (…) Insomma il mero timore dell’epidemia in corso per la propria e altrui salute, non può (legittimamente) autorizzare la possibilità di accordare prove suppletive ai candidati assenti a uno degli step delle prove concorsuali. E neppure è applicabile il concetto di “forza maggiore”, nozione spesso applicata anche nelle altre branche del diritto per esonerare da responsabilità l’autore di una condotta, ma non può essere rapportata ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato dalla sola paura o ansia o comunque dal solo stato d’animo di chi la invoca. In concreto il candidato non è nell’impossibilità “materiale” di presentarsi alle prove a calendario, quindi la sua assenza equivale a rinuncia al concorso.
Abstract articolo di Pietro Alessio Palumbo