Fonte: Orizzontescuola.it – 8 febbraio 2021
Pronunciamento della giustizia sulla vicenda del diritto al reinserimento nelle GAE. Vicenda attuale, se si considera che anche con le nuove GPS i soggetti inseriti nelle GAE vantavano il diritto di presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui avessero titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374.
Il fatto
Una docente precaria della scuola secondaria statale in possesso di abilitazione all’insegnamento, già inserita nelle graduatorie provinciali permanenti successivamente cancellata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio di riferimento, a seguito della trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento (e ciò per il ritardo nella presentazione della domanda di conferma), avendo presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie in occasione della pubblicazione del D.M. n. 44/2011 ed essendo stata tale domanda respinta, aveva adito il Tribunale perché fosse dichiarato il suo diritto al reinserimento in dette graduatorie. Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice reputando non eliminata da alcuna normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall’art. 1, comma 1 bis, della I. n. 143 del 2004; ma in riforma di detta pronuncia, la Corte d’appello di Potenza respingeva l’azionata domanda. Proponeva ricorso tramite il proprio difensore e si pronunciava positivamente la Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 1404/2021.
Per i giudici non sussistono motivi per cambiare orientamento in materia di reinserimento di graduatorie. I primi due motivi del ricorso, da trattare unitariamente, sono fondati alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250, ribadito da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; è stato, infatti, affermato che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”.
“il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, anche in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione sentenze 10 aprile 2019 n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281; e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento ed ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione”.
Abstract articolo di Avv. Marco Barone