Fonte: – orizzontescuola.it – 18 giugno 2021
Abstract articolo di Nino Sabella
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo alla Camera, ha svelato i numeri relativi ai posti che saranno autorizzati per lo svolgimento dei percorsi di specializzazione su sostegno triennio 2021/24. Vediamo quanti posti saranno disponibili per il TFA VI ciclo e quali sono i requisiti di partecipazione.
Posti specializzazione sostegno
I posti per la specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, nel triennio 2021-2024, saranno in totale 90.000. Il MEF, infatti, non ha avanzato obiezioni alla richiesta avanzata dal Ministero guidato dallo stesso Bianchi.
Quanto al prossimo TFA, ossia il TFA sostegno VI ciclo, i posti disponibili saranno 22.000:
15.809 richiesti dal MI (e autorizzati)
6191 residuati da quelli autorizzati per il triennio 2018-2020
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione sono illustrati nel DM n. 92/2019 che ha impartito “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”. Gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.
Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
Insegnanti tecnico-pratici:
abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)
I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
Sono ammessi con riserva tutti coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero
L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019 dispone che sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione, quindi senza effettuare la selezione per l’accesso, i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito (avendo superato le prove), ma non in posizione utile (cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando).