Fonte: orizzontescuola.it – 21 giugno 2021
Abstract articolo di Giovanna Onnis
L’utilizzazione è un movimento annuale che può essere disposto sia a domanda sia d’ufficio
Utilizzazione a domanda
L’utilizzazione a domanda viene avviata su una delle preferenze espresse per i docenti in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.2 del CCNI, docenti che risultano comunque avere una sede di titolarità, per cui se non ottengono utilizzazione potranno prestare servizio nella scuola di titolarità.
Utilizzazione d’ufficio
L’utilizzazione d’ufficio viene disposta su una sede disponibile non richiesta dal docente, se non è possibile soddisfarlo in una delle preferenze espresse nella domanda.
I docenti interessati sono i soprannumerari privi di sede di titolarità, che non l’hanno conseguita in fase di mobilità territoriale e che, conseguentemente devono avere l’assegnazione di una scuola dove prestare servizio il prossimo anno scolastico.
In ambedue i casi le utilizzazioni vengono disposte secondo un preciso ordine, come indicato nella sequenza operativa (Allegato 1) del CCNI e nel rispetto delle precedenze previste nell’art.8 del contratto
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente
Utilizzazione in altra classe di concorso
Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.
Possono essere utilizzati in altra classe di concorso o posto i docenti in esubero provinciale o i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classe di concorso o ruolo in esubero provinciale
Utilizzazione docenti in esubero
I docenti in esubero nella provincia, se non possono essere soddisfatti nelle loro richieste, possono essere utilizzati anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione.
Utilizzazione sul potenziamento dell’offerta formativa
Se il numero di docenti da utilizzare risulta superiore alla somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, è possibile prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale.
Questi docenti potranno, quindi, essere utilizzati, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, in sintonia con quanto prevede l’art.5 comma 5, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
II. Potranno essere utilizzati in questo modo i docenti in esubero e i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, che hanno diritto alla precedenza prevista nell’art. 8 comma 1 punto II del contratto (Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità) e appartenenti a ruolo in esubero provinciale
Utilizzazione docenti in esubero in organico di fatto
I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione, come indicato nell’art. 2 comma 3 lettera c) del CCNI sulla mobilità annuale, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze.
Analogamente l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
Valutazione del punteggio per l’utilizzazione, a chi compete
La valutazione del punteggio relativo alle utilizzazioni, effettuata sulla base della tabella inserita nell’Allegato 2 del CCNI, è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui i docenti prestano servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti.
La valutazione è effettuata considerando i titoli e le esigenze di famiglia posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo la succitata tabella allegata al contratto, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni, come indicate nell’art.1 comma 6:
- nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.