Fonte: latecnicadellascuola.it – 25 giugno 2021
Abstract articolo di Lucio Ficara
L’Italia è ormai tutta “bianca” eccetto la Valle d’Aosta che ancora, per poco, permane in zona gialla, in alcune scuole le riunioni tornano a svolgersi in presenza. Ci sono casi in cui i docenti vengono convocati a scuola tramite Whatsapp per riunioni o addirittura per svolgere mansioni che non spettano agli insegnanti. In ogni caso si tratta di convocazioni illegittime.
Diritto a disconnettersi
Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.
Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 , è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.
È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria. Inoltre il docente non ha l’obbligo di usare Whatsapp per ricevere messaggistica con la scuola, per cui le eventuali riunioni convocate mezzo Whatsapp sono da definirsi illegittime.
Convocazioni riunioni
Bisogna sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere comunicate dal Dirigente scolastico secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno deliberato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell´art. 10 comma 3 punto a) della legge n.297/94. Poche scuole inseriscono un regolamento autonomo riguardo i tempi e le modalità di convocazione degli organi collegiali, tuttavia, se ciò non viene fatto, si adottano i criteri di convocazione della Circolare Ministeriale 105/1975 ai sensi dell’art.40 del Testo Unico della scuola.
In tale Circolare Ministeriale è scritto che la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.
Inoltre è specificato che la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell´organo collegiale.
Per precisare meglio, nessuna legge e nessuna norma consente ad un Ds di fare convocazione o dare ordini di servizio per le vie brevi senza prevedere un immediato atto scritto e protocollato.