Fonte: – orizzontescuola.it – 30 giugno 2021
Abstract articolo di Carla Virzì
La maturità 2021 giunge al termine. L’articolo 25 dell’ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato per la scuola secondaria superiore stabilisce le modalità di pubblicazione degli esiti.
I risultati vengono pubblicati su tre canali: il tabellone, l’area documentale riservata del registro elettronico, l’albo delle eccellenze (nel caso dei centisti con lode).
Ecco infatti cosa stabilisce l’ordinanza del MI:
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
Inoltre, nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
Tuttavia, è anche accaduto che in alcuni casi gli istituti abbiano preferito non pubblicare gli esiti dell’Esame di Stato degli studenti sul tabellone, per questione di privacy, come riferiamo in un articolo precedente.