TFA sostegno VI ciclo, laurea più servizio non è più requisito d’accesso. Servono anche 24 CFU

Fonte: orizzontescuola.it – 1 luglio 2021

Abstract articolo di Redazione

TFA sostegno VI ciclo, la sola laurea scuola secondaria non è requisito di partecipazione alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione. Uno dei requisiti per la scuola dell’infanzia e primaria è il diploma magistrale.

Proseguono le risposte di Orizzonte Scuola alle numerose domande poste in redazione dai lettori.

Quesito

Ho una laurea in lingue vecchio ordinamento, un diploma magistrale ante 2000 e sei anni di servizio come insegnante di sostegno nella scuola pubblica. Posso partecipare alla selezione per il TFA SOSTEGNO DIDATTICO 2021 per la scuola secondaria primo grado con la laurea e il diploma magistrale? Il diploma magistrale corrisponde ai 24 crediti formativi?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo quali sono i requisiti di partecipazione alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del DM 92/2019.

Corso di preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno

Requisiti
  • Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure

diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

  • Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):

abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure

laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);

Per la scuola secondaria bisogna fare una distinzione tra primo e secondo grado, come abbiamo già riferito in TFA sostegno VI ciclo, chi può tentare le selezioni per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado

Risposte al quesito

Sulla base di quanto previsto dal summenzionato DM n. 92/2019:

la nostra lettrice può partecipare alle selezioni per accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola dell’infanzia e primaria, in quanto in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;

la nostra lettrice non può partecipare con la sola laurea alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto servono anche i 24 CFU; (bisogna anche accertarsi che la laurea abbia tutti i requisiti richiesti dal DPR 19/2016 e Dm 259/2017 per accedere alla classe di concorso)

il servizio prestato su sostegno (più la laurea) è stato requisito d’accesso soltanto per la selezione seguita alla prima applicazione del citato DM 92/2019.

Concludiamo evidenziando che il diploma magistrale non corrisponde a 24 CFU. Va però evidenziato che in base alla legge 41/2020 accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80%)

Quindi laurea + 24 è il requisito di accesso, ma i tre anni di servizio specifici su sostegno potrebbero garantire l’accesso diretto alla prova scritta.

Siamo in attesa della pubblicazione del decreto che attiverà la selezione per l’anno accademico 2020/21 (circa 22.000 posti).

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