Pensioni e lavori gravosi: si per insegnanti infanzia, no per primaria e secondaria

Aumenta il numero dei lavori riconosciuti come gravosi sia per la psiche sia per il fisico ed è importante stabilire chi possa godere di un anticipo ai fini dei tempi di pensionamento.

Per stilare questa particolare categoria, identificata secondo criteri Inail, occorre tenere conto di tre indici Instat:

  • frequenza degli infortuni rispetto alla media;
  • numero di giornate di assenza per malattia;
  • numero di giornate medie di assenza per infortunio;

Chi accede all’Ape sociale ad oggi?

L’Ape sociale – ovvero anticipo finanziario a garanzia pensionistica – è entrata in funzione il 1 maggio 2017 e più volte prorogata. Da ultimo, la proroga è stata conferita con legge di bilancio alla fine dello scorso anno, con termine previsto il 31 dicembre 2021.

L’anticipo pensionistico sociale può essere chiesto dai disoccupati non più coperti da strumenti di sostegno al reddito dopo il licenziamento, gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, i “caregiver familiari” (coloro che prestano assistenza ad una persona in condizioni di non autosufficienza) ed i lavoratori dipendenti che rientrano nelle 15 attività considerate usuranti e/o pericolose.

L’importo dell’assegno non può superare i 1.500,00 euro mensili.

L’elenco delle attività gravose. Rientrano in questa categoria:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia. gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  • i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Dott.ssa Chiara Pasqui

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