Istruzione parentale: un fenomeno in crescita

Per il TAR l’esame di idoneità è legittimo!

L’esame di idoneità previsto nella scuola primaria per coloro che scelgono l’alternativa dell’istruzione parentale è legittimo. Potrebbe bocciarlo solo la Corte Costituzionale. La questione di legittimità è sorta a seguito dell’impugnazione dell’esito di non idoneità dell’esame sostenuto da un minore nella scuola primaria. Il TAR Lazio si è espresso con sentenza n. 11110 del 29 ottobre 2021.

La norma sull’esame di idoneità

Secondo l’art. 111 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 si ottempera all’obbligo scolastico frequentando istituti statali, scuole non statali abilitate al rilascio di titoli riconosciuti dallo stato o anche privatamente.

I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dello stesso devono dimostrare di averne capacità tecnica e/o economica e darne comunicazione anno per anno all’autorità competente.

L’art 23 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 prevede che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente o studentessa, ovvero coloro che ne esercitano la potestà genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso al scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’esame di idoneità è legittimo

L’esame di idoneità è legittimo, oltre che espressamente previsto per legge; pertanto l’illegittimità lamentata con riferimento alla difformità di trattamento rispetto agli studenti che non sono annualmente a tale verifica dovrebbe necessariamente e preventivamente passare per una pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.

La norma non realizza alcuna forma di discriminazione nei confronti degli studenti che frequentano regolarmente la scuola per adempiere all’obbligo scolastico, attesa la diversità di condizioni.

La disposizione è tesa a garantire l’effettività del diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) a fronte delle diverse modalità con cui si provvede alla stessa.

Lo scopo dell’esame di idoneità

La ratio dell’esame è quella di accertare che sia garantito il diritto all’istruzione. Il legislatore vuole verificare che tale diritto sia effettivamente garantito anche agli studenti i cui genitori hanno scelto di provvedere direttamente all’istruzione dello stesso.

Sono previste modalità di controllo e vigilanza delle autorità pubbliche preposte volte ad accertare che i genitori adempiano effettivamente a tale dovere.

La libertà di scelta educativa delle famiglie, tra cui avvalersi dell’istruzione parentale, incontra il limite posto dalla necessità che sia garantito il diritto all’istruzione del minore.

La non ammissione alla classe successiva non è una discriminazione

La valutazione dell’idoneità, così come avviene per gli esami di ammissione, si basa esclusivamente sulla valutazione rimessa alla Commissione della sufficiente preparazione dello studente e sul rispettivo grado di maturazione personale.

Qualora da detta valutazione consegua un esito insufficiente o una non idoneità, è prevista la non ammissione dello studente all’anno o al ciclo successivo, lungi da attuare intenti discriminatori quanto piuttosto tesa a consentire allo studente di colmare le lacune per il proseguo del proprio percorso di studi.

Dott.ssa Chiara Pasqui

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