Per i giudici amministrativi la libertà di culto, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento, sono principi che vanno tra loro bilanciati
Con la recente sentenza n.1232 del 3 dicembre scorso il Tar Lombardia ha chiarito che la libertà di culto, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento, sono principi che vanno tra loro bilanciati.
E ciò non solo in astratto ma anche in concreto, verificando, alla luce delle esigenze della scuola e degli insegnanti, se vi siano elementi tali per poter accogliere una eventuale richiesta di esonero tardiva.
Di fronte a una istanza di esonero deve essere effettuato in ogni caso un contemperamento tra le effettive esigenze rappresentate nella richiesta e gli eventuali pregiudizi che possono derivare dall’accoglimento della stessa, sia all’offerta formativa e, quindi, al diritto degli altri studenti di ricevere una formazione non deteriore a quella che si sarebbe potuto programmare, sia alla libertà di insegnamento del docente che, durante l’ora di religione, è chiamato ad esplicare la sua professionalità.
La vicenda
Nella vicenda affrontata dal Tar-Brescia il dirigente scolastico dell’Istituto non aveva accolto la richiesta di esonero dall’insegnamento della religione cattolica avanzata dal genitore del minore coinvolto. In sintesi nel ricorso al Tar i genitori del ragazzo sinteticamente lamentavano come le ragioni alla base del diniego, legate al carattere tardivo della richiesta, erano il frutto di una interpretazione della normativa di riferimento non costituzionalmente orientata; giacché il diritto alla libertà di culto, sancito dagli articoli 3 e 19 della Costituzione, sarebbe violato dalla fissazione di termini perentori per effettuare la scelta in ordine al se frequentare la cosiddetta ora di religione.
La decisione
Secondo il giudice amministrativo bresciano il termine in parola non può essere inteso come decadenziale. Diversamente opinando, infatti, risulterebbe eccessivamente sacrificato il diritto alla libertà di culto, il quale, in quanto diritto della personalità, subirebbe una irragionevole compressione se non fosse consentito al titolare dello stesso mutare le proprie scelte di natura esistenziale.
Gaia Lupattelli