Si torna a parlare della questione controversa del valore abilitante dei 24 CFU.
Proprio in un momento di passaggio dal vecchio a nuovo sistema di reclutamento, con l’introduzione a breve dei percorsi abilitanti da 60 Cfu per i concorsi (ma prima si dovrà procedere con i necessari decreti attuativi) arriva la decisione del Collegio del Tribunale di Avezzano che decide di riconoscere valore abilitante ai 24 CFU.
Il valore abilitante dei crediti
Una sentenza che va nella stessa direzione tenuta dalla sezione Lavoro dello stesso Tribunale che aveva accolto il ricorso di un docente.
Anche in quel caso l’oggetto del contendere era il riconoscimento del valore abilitante all’insegnamento dei 24 CFU.
Un accoglimento da parte del Giudice del Lavoro che non era stato sufficiente, però, considerato che dopo soli quindici giorni il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva presentato reclamo contro l’ordinanza che disponeva l’inserimento del ricorrente in prima fascia GPS.
Adesso per le GPS prima fascia, arriva una nuova Ordinanza che riconosce valore abilitante all’insegnamento dei 24 CFU
Ordinanza significativa
“L’Ordinanza – commenta l’Avvocato Salvatore Braghini della Gilda Insegnanti – è particolarmente importante poiché consolida un orientamento assunto dal Tribunale di Avezzano, al pari di molti altri Tribunali, in grado di restituire coerenza ad un sistema normativo e regolamentare altrimenti indecifrabile, allineandolo al quadro europeo; diversamente, infatti, risulterebbe del tutto incoerente, come osservato dalla recente ordinanza, ritenere necessari i 24 CFU ai fini della partecipazione ad un concorso per essere immesso in ruolo e poi considerarli non rilevanti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Il ricorrente chiedeva di poter essere inserito nelle Graduatorie Provinciali di I fascia (GPS). Inserimento riservato al personale in possesso di abilitazione in virtù dell’ottenimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
Un accoglimento effimero considerato che dopo 15 giorni il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva presentato reclamo contro l’ordinanza che disponeva l’inserimento del ricorrente in I fascia.
L’accesso all’insegnamento
Il reclamo è stato rigettato dal Collegio del Tribunale di Avezzano, presieduto dalla dr.ssa Maria Proia, e composto dalla dr.ssa Francesca Greco e, nelle vesti di Relatore, dal Giudice Caterina Lauro.
Nel confermare l’orientamento della sezione Lavoro del Tribunale di Avezzano, il Collegio, dopo aver richiamato le disposizioni di legge che hanno regolamentato nel passato l’accesso all’insegnamento, ha evidenziato che “dalla lettura del d.lgs. 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso”.
Secondo il Collegio giudicante “L’abilitazione all’insegnamento, infatti, ha scopo di valutare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria all’insegnamento.
Ebbene, tali competenze possono del pari ritenersi conseguite da coloro che abbiano ottenuto una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU”, tanto che l’esclusione del docente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze viene ad assumere carattere “irragionevolmente penalizzante”.
Gaia Lupattelli