Abilitazione docenti 60 CFU, il DPCM è in arrivo: possibile DAD fino al 40% dei crediti da ottenere: ecco cosa sappiamo

I criteri e gli standard per la formazione dei docenti ai fini dell’abilitazione e del conseguimento dei 60 Cfu (Crediti formativi universitari) saranno presto noti.

Il DPCM, dopo il vaglio della Commissione europea, è stato discusso dalla CRUI (Conferenza dei Rettori).

Sebbene il DPCM fosse previsto per la pubblicazione entro luglio dell’anno scorso, varie difficoltà (incluso il cambio di governo tra i ministri Bianchi e Valditara) hanno causato ritardi nella sua attuazione. Secondo quanto segnala Italia Oggi, entro il mese di maggio potrebbe essere pubblicato.

Entrambi i ministri hanno rivisto il testo precedente, sottoponendolo al controllo della Commissione europea.

Bruxelles ha sollevato alcune osservazioni, richiedendo maggiori garanzie sull’uniformità del processo di accreditamento e sui contenuti dei percorsi formativi.

La principale preoccupazione riguarda i tempi ristretti per la formazione di un elevato numero di docenti. Per far fronte a questa sfida, l’ultima ipotesi che sta trapelando, si sta valutando l’opzione di ampliare l’offerta di corsi telematici (fino al 35-40% del totale) per il periodo in cui il sistema universitario dovrà affrontare le esigenze imposte dal PNRR.

Il nuovo DPCM potrebbe quindi consentire alle università di utilizzare la didattica a distanza (DAD) per un massimo del 35-40% delle ore di insegnamento.

Si stima che circa 90.000 docenti dovranno acquisire 30 o 60 CFU, oltre a coloro che desiderano ottenere un’abilitazione.

L’ultima parola sul provvedimento, però, spetterà ancora all’Europa, poi il DPCM sarà firmato dal premier Giorgia Meloni.

Abilitazione docenti 60 CFU, manca ancora il DPCM

Il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri deve definire:

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà poi i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

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