Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, in caso di negativa valutazione, può essere ripetuto una sola volta. Ciò vale anche per gli assunti da concorso straordinario bis.
Concorso straordinario bis
La procedura straordinaria, di cui fa parte il concorso straordinario bis [prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22], si articola nelle seguenti fasi:
- concorso;
- nomina a tempo determinato (al 31/08);
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento anno prova;
- superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo con decorrenza 1° settembre del medesimo a.s. di assunzione a tempo indeterminato;
- abilitazione all’atto della conferma in ruolo (per i docenti che ne sono privi).
Evidenziamo che:
- non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
- gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono stati assunti nel 2022/23, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, hanno intrapreso il percorso nel corrente anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
- i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022.
Reiterazione anno di prova
Durante il contratto a tempo determinato, come detto sopra, gli aspiranti interessati svolgono il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017, come si legge nell’art. 3/6 de DM 108/2022 (disciplinante la procedura straordinaria in questione):
Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Come leggiamo nell’articolo 13/1 del summenzionato D.lgs. 59/2017 e come richiamato nell’art. 19/2 del DM 108/2022, l’anno di prova, in caso di negativa valutazione o mancato superamento del previsto test finale, si può ripetere ma una volta soltanto:
- […] In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile (art. 13/1 D.lgs. 59/17);
- La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 19/2 DM 108/2022);
- In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile (art. 1/119 legge 107/2015, da cui discende il D.lgs. 59/2017).
Evidenziamo che, mentre l’anno di prova si può ripetere, sebbene una sola volta, non è lo stesso per la prova conclusiva del percorso universitario per l’acquisizione dei 5 CFU, come si legge nell’articolo 18/9 del DM 108/2022:
- Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
Dunque, in caso di mancato superamento della suddetta prova conclusiva si decade dalla procedura, per cui dalla medesima non si può essere assunti a tempo indeterminato (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).