L’avvio dei nuovi percorsi abilitanti è arrivato in seguito all’accorpamento di alcune classi di concorso e i docenti interessati si pongono diversi dubbi al riguardo. Abilitazioni e possibilità di insegnamento.
Nuovi percorsi abilitanti
Premessa
Con il D.lgs. 59/2017 e ss.mm. è stato introdotto un nuovo sistema di formazione e reclutamento per l’accesso al ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il nuovo sistema si articola in:
- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (percorso abilitante);
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Il succitato D.lgs. 59/17 ha previsto, sino al 31 dicembre 2024, una fase transitoria che sta traghettando dal vecchio al nuovo sistema e nell’ambito della quale sono previsti due concorsi (uno in corso di svolgimento) cui accedere, oltre che con il requisito ordinario, con requisiti “straordinari”. Oltre ai due concorsi, nell’ambito della predetta fase transitoria, sono previsti anche dei percorsi abilitanti sino al 31/12/2024, al fine di far conseguire l’abilitazione a chi partecipa alle due citate procedure concorsuali.
Percorsi
Nell’a.a. 2023/24 sono da attivare (alcune Università hanno già pubblicato i bandi altre lo faranno a breve) i seguenti percorsi da:
- 60 CFU/CFA (percorso standard, nel senso che è il percorso che dovranno seguire gli interessati ed è previsto a regime);
- 30 CFU/CFA per coloro i quali parteciperanno al secondo concorso della fase transitoria (da bandire l’autunno prossimo), i quali poi completeranno la formazione acquisendo gli ulteriori 30 CFU ai fini dell’abilitazione (fase transitoria);
- 30 CFU/CFA per i triennalisti (cioè per i docenti che hanno tre anni di servizio anche nelle paritarie) e per chi ha sostenuto la prova dello straordinario bis.
Nell’a.a. 2024/25 sono invece da attivare i seguenti percorsi da:
- 60 CFU/CFA (percorso standard, nel senso che è il percorso che dovranno seguire gli interessati ed è previsto a regime);
- 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso cui hanno partecipato in virtù del possesso del titolo di studio e che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti;
- 30 CFU/CFA per i triennalisti (cioè per i docenti che hanno tre anni di servizio anche nelle paritarie) e per chi ha sostenuto la prova dello straordinario bis;
- 30 CFU/CFA di completamento dei 30 CFU/CFA acquisiti ai fini della partecipazione al secondo concorso della fase transitoria (vedi punto 2 – a.a. 2023/24);
- 36 CFU/CFA ai vincitori del concorso cui hanno partecipato (e parteciperanno al secondo concorso) in virtù del possesso del titolo di studio + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022.
Percorsi docenti già abilitati/specializzati
I percorsi in esame, da 30 CFU/CFA, sono destinati ai docenti già in possesso di abilitazione (per altro grado o classe di concorso) o specializzazione su sostegno, secondo quanto leggiamo nell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, attuativo del summenzionato D.lgs. 59/2017.
I percorsi in parola amplieranno le possibilità degli aspiranti di ottenere supplenze dalla prima fascia delle GPS nonché di accedere al ruolo partecipando a più procedure concorsuali. Tali percorsi, inoltre, daranno la possibilità ai cosiddetti “docenti ingabbiati” di ottenere un’altra abilitazione e sfruttarla, ad esempio, per ottenere un passaggio di cattedra o di ruolo. Tali percorsi sono stati avviati in seguito ai chiarimenti forniti dal MUR con la nota del 15 febbraio 2024. Ricordiamo che sono definiti “ingabbiati” quei docenti che, assunti in ruolo in regioni/province diverse da quelle di residenza e che non riescono a rientrare, in quanto la tipologia di posto/classe di concorso di ilarità sono sature e quindi non permettono il citato rientro. Ottenendo l’abilitazione con i percorsi in questione, gli stessi potrebbero sfrattarla per chiede e ottenere un a passaggio di ruolo o cattedra e quindi rientrare o avvicinarsi a casa.
Autorizzazione percorsi
I percorsi sopra indicati, nello specifico quelli da attivare nell’a.a. 2023/24, sono avviati a seguito della pubblicazione del DM n. 621/2024, che detta inoltre disposizioni concernenti l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
Come scritto in diversi nostri articoli nei vari Atenei non stati richiesti e quindi autorizzati posti per tutte le classi di concorso, problema questo che ha riguardato soprattutto le classi di concorso riguardanti gli ITP.
Percorsi abilitanti e accorpamento classi di concorso
Il DM n. 255/2023, come sappiamo, ha determinato l’accorpamento di alcune classi di concorso, quali:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Come leggiamo nel DM n. 621/2024, I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Dunque, chi si abilita in una delle due classi di concorso accorpate consegue anche l’abilitazione per l’altra classe di concorso accorpata.