L’8 maggio è entrata in vigore la legge 15 aprile 2024, n. 55, contenente disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. La legge ha previsto la formazione degli albi e l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di pedagogisti ed educatori.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio che provvede alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
Sui siti dei tribunali si possono reperire le nomine e, laddove disponibili, gli avvisi con le indicazioni per presentare l’iscrizione.
Chi può iscriversi
Per l’albo dei pedagogisti:
1) i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in
istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, i ricercatori e gli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1 della legge;
2) coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) i laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1; **
4) coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
5) coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1;
** a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
Per l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici:
1) coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) i laureati che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1;
3) coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi;
4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
Perché l’iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Albo permette l’esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.