In queste settimane stanno avvenendo le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso PNRR, le quali, per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ma entro il 10 dicembre, potranno avvenire fino al 31 di dicembre.
I vincitori di concorso:
- qualora non siano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche se conseguita successivamente rispetto alla partecipazione al concorso, stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato
- qualora invece al momento dell’immissione in ruolo non siano ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU o, nel caso degli ITP, potrebbe essere di 60 CFU).
Infatti, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo e, in particolare nell’ambito della FASE II (relativa all’assegnazione della scuola all’interno della provincia di individuazione), il sistema chiederà se il neoassunto è in possesso o meno di abilitazione.
Ciò a prescindere dal fatto che l’abilitazione era già in possesso del candidato prima della partecipazione al concorso o meno. Ciò che conta è meramente il possesso dell’abilitazione anche perché abilitazione, una volta conseguita, non deve essere ripetuta.
In particolare:
- Coloro che sono in possesso dei 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 5 DPCM 4 agosto 2023).
- Coloro che hanno partecipato al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 2 DPCM 4 agosto 2023).
- Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Gli insegnanti tecnico pratici, non abilitati e che non hanno i 24 CFU, dovranno conseguire il percorso completo da 60 CFU. Se invece sono in possesso dei 24 CFU, dovranno conseguire il percorso abbreviato da 36 CFU.
Pertanto, coloro che non sono in possesso dell’abilitazione, dovranno completare il percorso formativo dopo il concorso, con oneri a carico dei partecipanti. Accederanno quindi di diritto ai percorsi abilitanti post-concorso da 30, 36 o 60 CFU\CFA.
L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione (ripetibile fino a un massimo di due volte).
Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.
QUANDO SARANNO ATTIVATI I PERCORSI POST-CONCORSO?
É opportuno precisare che i “percorsi abilitanti” (post-concorso) non sono ancora attivi poiché per l’a.a. 2023/2024 il MUR non ne ha previsto l’attivazione.
La nota MUR del 06/11/2023 ha previsto l’attivazione di questi percorsi solo a partire dall’anno accademico 2024/2025, quando ci saranno i primi vincitori di concorso assunti che dovranno frequentare tali percorsi (i primi vincitori di concorso sono infatti immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2024).
Pertanto questi percorsi (post-concorso) saranno attivati dalle Università solo nei prossimi mesi e saranno accessibili dai vincitori di concorso (attenzione, solo dai vincitori, non dagli idonei), senza alcuna selezione, in quanto i vincitori accedono di diritto, avendo già “vinto” il concorso.
Resta ferma la possibilità che gli idonei possano accedere ai percorsi abilitanti al pari di tutti gli altri, nei limiti dei posti messi a bando e secondo i criteri di selezione che saranno definiti dal decreto del MUR.
IL NODO DA SCIOGLIERA SULLA FREQUENZA
Resta però da capire come sarà sciolto il nodo della frequenza. Infatti, la normativa vigente prevede che almeno il 50% delle lezioni si debbano svolgere in presenza e che i tirocini e i laboratori debbano essere svolti integralmente in presenza. Ebbene, potrebbe risultare assai complicato, se non impossibile, conciliare ciò con il contratto a tempo determinato previsto a scuola.
La questione diventa particolarmente complessa se si tiene conto del fatto che, per molte classi di concorso (vedi le varie classi di concorso della tipologia “B” oppure Francese o Spagnolo) sono davvero poche le università\istituzioni AFAM accreditate che possono attivare questo tipo di percorsi, con la conseguenza che potrebbe verificarsi il caso che il docente sia in servizio in una regione e debba frequentare i percorsi abilitanti in altra regione.
Si attendono quindi nei prossimi mesi indicazioni da parte del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) sull’attivazione di questi percorsi e sulle modalità di svolgimento.
IL CASO DEI VINCITORI CHE SI SONO ISCRITTI AD ALTRO PERCORSO ABILITANTE
Vi è poi il caso di molti vincitori di concorso che, avendo i requisiti per partecipare a un’altra tipologia di percorsi abilitanti (es: 30 CFU per abilitati\specializzati oppure 30 CFU per triennalisti) hanno già conseguito (o conseguiranno nei prossimi mesi) l’abilitazione all’insegnamento tramite tali percorsi piuttosto che tramite i percorsi abilitanti specifici per i vincitori di concorso.
Sebbene la questione non sia stata affrontata e disciplinata esplicitamente dal Ministero, è evidente che ciò che conta è il risultato finale, cioè l’abilitazione all’insegnamento, requisito fondamentale per sottoscrivere poi nel 2024/2025 il contratto a tempo indeterminato.
La strada per raggiungere l’obiettivo dell’abilitazione è indifferente, aspetto che lo stesso ministero ha confermato per le immissioni in ruolo 2024/2025 (laddove, cioè che è stato considerato ai fini dell’immissione in ruolo direttamente a tempo indeterminato, è stato il mero possesso tout court dell’abilitazione all’insegnamento).
L’abilitazione infatti è un “titolo” che una volta conseguito non può essere certamente ripetuto.
Se l’aspirante si è iscritto a una certa tipologia di percorso abilitante, avendone i requisiti, non può essere certamente chiamato a conseguire una seconda abilitazione nella medesima classe di concorso.