Per passare ad una delle classi di concorso oggetto di aggregazione non si deve necessariamente vincere il concorso, ma si può chiedere il passaggio di ruolo nell’ambito delle operazioni di mobilità. Requisiti.
CCNI 2025/28
L’Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 è stata sottoscritta in data 29 gennaio 2025.
Diverse le novità del nuovo contratto, alcune delle quali in realtà già recepite lo scorso anno tramite l’accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 e l’OM n. 30/2024, tra cui quella relativa alle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM 255/2023.
Classi concorso accorpate
Queste le classi interessate:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).
Il docente abilitato in una delle citate classi di concorso è considerato abilitato anche nell’altra classe oggetto di aggregazione.
Alla luce di quanto detto, è chiaro che chi è titolare in una delle due classi di concorso può chiedere il passaggio di ruolo per l’altra classe oggetto di aggregazione.
Passaggio di ruolo
Per la mobilità a.s. 2024/25, come detto, la novità riguardante le classi di concorso aggregate era stata recepita, tramite l’OM n. 30/2024, adesso è contenuta nel medesimo CCNI 25/28. Nello specifico, così leggiamo in una nota relativa alla mobilità professionale:
Dunque, l’abilitazione in una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata. Considerato che l’accorpamento ha riguardato classi di concorso appartenenti a gradi di istruzione differenti (primo e secondo grado), trattasi di passaggio di ruolo. Questi i requisiti per il passaggio di ruolo su posto comune:
- superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
- possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto (nel caso della secondaria dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta o comunque di appartenenza);
Dunque, chi intende chiedere il passaggio di ruolo per una delle classi accorpate deve aver superato l’anno di prova nel ruolo di titolarità, essendo già in possesso dell’abilitazione per la classe/grado richiesto.